Depressione ed esenzione visita

Buongiorno.

Di recente ho letto una sentenza della cassazione che attribuisce al medico di famiglia la facoltà di porre sul certificato telematico da inviare all' Inps, in caso di assenza dal lavoro per malattia, la " E" di esenzione dalla visita fiscale, in caso di depressione del paziente. Trovo questa sentenza molto giusta, perchè un soggetto depresso, non ha bisogno di stare dentro le mura di casa, ma piuttosto di uscire all'aria aperta. Vorrei sapere se questa sentenza è concretamente attuabile o, come spesso accade in Italia, resta tutto sulla "carta". In caso affermativo, il paziente deve produrre una documentazione medica di uno specialista? ( Psichiatra) e, altra domanda, di fronte ad una documentazione di uno specialista, comprovante l'effettiva patologia, il medico di famiglia può rifiutarsi di apporre la "E" di esenzione sul certificato medico del lavoro? Grazie.
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 111 7
Gentile utente,
L’INPS ha chiarito circa l’esonero delle visite fiscali e le fasce di reperibilità, pubblicando sul sito una nota con tutti i riferimenti di legge.
A proposito del codice E nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo l'INPS ha precisato, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma eventualmente solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è possibile.
Il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le agevolazioni previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
-in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
Per i dipendenti pubblici:
-patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione alle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella tabella E dello stesso decreto;
-stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Solo in queste circoscritte condizioni, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Per quanto riguarda il codice E indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Quindi, il cosidetto Codice E non determina automaticamente l'esonero dalla reperibilità e men che meno dal controllo.
A questo link può trovare il messaggio dell'INPS
sull'argomento: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%204752%20del%2013-07-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

E' vero che una sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore in malattia, può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L’importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere, nel periodo di malattia, altri lavori. Bisogna però tener conto che l'esonero è per la reperibilità e non per un eventuale controllo concordato.

Infine in merito al suo ultimo quesito, il medico curante ha piena autonomia certificativa per cui non è obbligato a avallare nel proprio certificato ciò che altri colleghi, ancorchè specialisti, hanno certificato.

Cordiali saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro

[#2]
dopo
Utente
Utente
Grazie dottore per la sua spiegazione molto precisa. Vorrei, però, porle un esempio pratico. Poniamo il caso che un paziente affetto da depressione e con la " E" posta sul certificato telematico dal medico di famiglia, risulti assente alla visita fiscale, perchè nelle fasce orarie previste si era recato al parco per rilassarsi. Concretamente, a quali conseguenze andrebbe incontro? Grazie.
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 111 7
Gentile utente,
come le dicevo nel mio precedente consulto, la nota posta dal medico curante viene considerata dall'INPS come una annotazione interna per interrompere l'automatismo della visita fiscale e per una valutazione più approfondita circa l'effettuazione della visita.
Se il dipendente riceve la visita fiscale significa che l'INPS non ha ritenuto di esentare il dipendente dal controllo.
In tal caso la procedura è identica ai casi "normali". Il dipendente cioè dovrà giustificare l'assenza. I motivi devono essere documentati dimostrando che l'assenza era dettata da motivi imprescindibili e indifferibili per evitare gravi conseguenze a se stesso o ai propri familiari.
A mio parere, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione citata nel mio precedente intervento, la certificazione specialistica potrebbe giustificare validamente l'assenza.
Cordiali saluti