Legge 104
[#1]
Spett.le Utente,
la materia in questione è stata riformata dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173)
In particolare, all 'Art. 4 si legge:
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
----
comma 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
....
Secondo tale principio, se a Sua madre è stata riconosciuta la connotazione di gravità di cui al comma 3, art.3 della Legge 104/92, a mio parere Le dovrebbe spettare il beneficio in questione (congedo retribuito di durata non superiore a due anni, frazionabile).
Distinti Saluti.
la materia in questione è stata riformata dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173)
In particolare, all 'Art. 4 si legge:
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
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comma 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
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Secondo tale principio, se a Sua madre è stata riconosciuta la connotazione di gravità di cui al comma 3, art.3 della Legge 104/92, a mio parere Le dovrebbe spettare il beneficio in questione (congedo retribuito di durata non superiore a due anni, frazionabile).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#3]
Spett.le Utente,
I permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 si ottengono, nel caso sussistano i requisiti necessari, dopo aver presentato una richiesta formale e aver ricevuto la relativa disposizione di concessione del beneficio.
Peraltro va detto che c’è differenza i lavoratori assicurati presso l’INPS ed i dipendenti pubblici, come nel Suo caso, che appartengono al comparto.
In entrambi i casi, comunque, la domanda assume la forma di una autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare assistenza: lo stato di handicap, la parentela, dati anagrafici propri e del familiare, ed altre indicazioni, se richieste.
Ulteriori indicazioni possono essere inserite rispetto alla modalità di fruizione dei permessi (frazionata nel tempo o per intero).
Nel comparto pubblico la responsabilità e la discrezionalità di accogliere le domande sono attribuite ai dirigenti dell’amministrazione di riferimento (solitamente l’ufficio del personale o gestione delle risorse umane) che verificano la correttezza, sia nella forma che nella sostanza, delle richieste.
Infine, INPDAP e Ministero della Pubblica Amministrazione non hanno mai elaborato un modello unico di domanda dei permessi, per cui ciascun ufficio utilizza modulistica empirica od a schema libero.
Può esserLe di utilità anche il seguente link:
http://www.handylex.org/schede/permessi_legge_104_risponditore.shtml
Ancora Distinti Saluti.
I permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 si ottengono, nel caso sussistano i requisiti necessari, dopo aver presentato una richiesta formale e aver ricevuto la relativa disposizione di concessione del beneficio.
Peraltro va detto che c’è differenza i lavoratori assicurati presso l’INPS ed i dipendenti pubblici, come nel Suo caso, che appartengono al comparto.
In entrambi i casi, comunque, la domanda assume la forma di una autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare assistenza: lo stato di handicap, la parentela, dati anagrafici propri e del familiare, ed altre indicazioni, se richieste.
Ulteriori indicazioni possono essere inserite rispetto alla modalità di fruizione dei permessi (frazionata nel tempo o per intero).
Nel comparto pubblico la responsabilità e la discrezionalità di accogliere le domande sono attribuite ai dirigenti dell’amministrazione di riferimento (solitamente l’ufficio del personale o gestione delle risorse umane) che verificano la correttezza, sia nella forma che nella sostanza, delle richieste.
Infine, INPDAP e Ministero della Pubblica Amministrazione non hanno mai elaborato un modello unico di domanda dei permessi, per cui ciascun ufficio utilizza modulistica empirica od a schema libero.
Può esserLe di utilità anche il seguente link:
http://www.handylex.org/schede/permessi_legge_104_risponditore.shtml
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.5k visite dal 20/03/2012.
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