Revoca assegno di invalidità

Egr. Dottore,
pongo alla sua attenzione la mia siutazione chiedendo c.te un suo parere sul proseguimento dell'azione.
Andato in dialisi nel maggio 1995, nel gennaio 1996 l'Asl mi ha dato l'invalidità al 91%, rinnovata nel 1998 al 91%; nel febbraio 1999 sono stato trapiantato, nel 01/2000 l'Asl mi ha ridotto l'invalidità al 60%.
Nel 01/96 l'Inps mi ha concesso l' assegno di invalidità che ho riscosso al 50% perchè nel contempo lavoravo. Fino al 2009 l'Inps mi ha convocato per controlli periodici e l'assegno non mi è stato revocato. Nell agosto 2010, essendo per me alquanto faticoso continuare a lavorare, mi sono licenziato ( avevo 36 anni di contributi versati ) e ho richiesto la corresponsione del 100% dell'assegno di invalidità in quanto non lavorante che mi è stata accordata nel gennaio 2011.
A novembre 2011 con un ultimo controllo l' Inps mi ha revocato l'assegno perchè " Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di unterzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 l. 12/06/1984 n.222)."
Ho fatto ricorso con risultato negativo. ora mi rimane solo di andare per via giudiziaria.
Secondo Lei per via giudiziaria ho probablità di riottenere l'assegno di invalidità ?
Una nota : l''Inps è intervenuta a revocarmi l'assegno dopo che mi ero licanziato e chiesto e poi concessomi il 100% dell'assegno stesso in quanto non lavorante A me questa sembra una tempistica almeno strana.
Così ora mi trovo senza lavoro e senza assegno
Ringrazio per la cortese risposta.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

la "capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini", che costituisce il riferimento per la condizione di "invalido" e quindi per la concessione o la revoca dell'assegno di invalidità INPS, è il parametro sul quale eventualmente basare un eventuale ricorso.

La capacità lavorativa è determinata dalle condizioni psicofisiche dell'assicurato, ma anche dalla tipologia delle "occupazioni confacenti alle attitudini".

Se Lei non presenta ricorso giudiziale, certamente non potrà ottenere l'assegno di invalidità per il periodo in cui Le è stato revocato.
Le probabilità di successo del ricorso dipendono dalle Sue condizioni cliniche, nel senso che se la funzione renale dopo il trapianto è buona, difficilmente potrà essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Distinti Saluti.


Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]