Passare da Inail a Inps
Salve a seguito di un infortunio ad itinere mi sono procurato una lesione alla mano che dovrà essere operata. Purtroppo i tempi, tra 15 gg di immobilizzazione visite specialistiche e risonanze, si stanno alquanto dilatando non certo per colpa mia ma della lentezza della struttura pubblica e all'ultima visita del medico dell'Inail mi ha prospettato il passaggio all'Inps nell'attesa dell'intervento dicendo che queste sono le regole. Allora io non ho ribattuto non conscendo queste regole che appunto chiedo se siano vere o se sia un semplice tentativo di passare la pratica ad un regime che non è cosi "favorevole" per me come l'Inail. Quindi può l'inail passare la "palla" all'Inps in attesa? Per me eventualmente cosa cambierebbe? Dopo l'intervento l'Inail è obbligato a "riprendermi" sotto la sua tutela?
Grazie in anticipo per l'attenzione
Grazie in anticipo per l'attenzione
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Spett.le Utente,
se lamenta ancora disturbi, evidenti clinicamente, che determinano impossibilità alla ripresa dell'attività lavorativa, si rivolga al Suo medico curante e gli richieda di prolungare il periodo di inabilità con apposita certificazione motivata.
Ove l'INAIL negasse tale prolungamento dell'inabilità temporanea, la prassi prevede che l'infortunato possa presentare ricorso al provvedimento di chiusura della pratica d'infortunio da parte della Sede INAIL competente, recandosi presso un Ente di Patronato con tutta la documentazione medica utile alla valutazione del caso.
La normativa previdenziale di riferimento è l'art. 104 del DPR 1124 30 giugno 1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che di seguito riporto:
<104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.>
Il passaggio ad inabilità temporanea INPS, se l'inabilità temporanea è determinata da esiti non stabilizzati delle lesioni causate dall'evento/infortunio, non mi pare corretto, in quanto l'assicurazione INPS prevede la tutela per la condizione di "malattia comune", intendendosi per tale quella condizione non cagionata da infortunio lavorativo, ovvero determinata da condizioni preesistenti all'infortunio stesso.
Se il lavoratore si assenta dal lavoro per "malattia comune", oltre ad essere soggetto agli accertamenti medico-fiscali da parte dell'INPS, quando l'assenza supera il cosiddetto "periodo di comporto" (180 giorni), si configura la possibilità che il datore di lavoro di proceda al licenziamento per giusta causa.
Ancora, in caso di intervento chirurgico per trattamento di lesioni conseguenti ad infortunio, l'assicurato può richiedere la cosiddetta "riammissione in temporanea", mediante apposita certificazione INAIL, per tutto il periodo di inabilità temporanea necessario per il recupero dell'attitudine al lavoro.
In caso di diniego da parte dell'INAIL, vale la procedura in precedenza riportata nell'art. 104. del T.U.
Distinti Saluti.
se lamenta ancora disturbi, evidenti clinicamente, che determinano impossibilità alla ripresa dell'attività lavorativa, si rivolga al Suo medico curante e gli richieda di prolungare il periodo di inabilità con apposita certificazione motivata.
Ove l'INAIL negasse tale prolungamento dell'inabilità temporanea, la prassi prevede che l'infortunato possa presentare ricorso al provvedimento di chiusura della pratica d'infortunio da parte della Sede INAIL competente, recandosi presso un Ente di Patronato con tutta la documentazione medica utile alla valutazione del caso.
La normativa previdenziale di riferimento è l'art. 104 del DPR 1124 30 giugno 1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che di seguito riporto:
<104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.>
Il passaggio ad inabilità temporanea INPS, se l'inabilità temporanea è determinata da esiti non stabilizzati delle lesioni causate dall'evento/infortunio, non mi pare corretto, in quanto l'assicurazione INPS prevede la tutela per la condizione di "malattia comune", intendendosi per tale quella condizione non cagionata da infortunio lavorativo, ovvero determinata da condizioni preesistenti all'infortunio stesso.
Se il lavoratore si assenta dal lavoro per "malattia comune", oltre ad essere soggetto agli accertamenti medico-fiscali da parte dell'INPS, quando l'assenza supera il cosiddetto "periodo di comporto" (180 giorni), si configura la possibilità che il datore di lavoro di proceda al licenziamento per giusta causa.
Ancora, in caso di intervento chirurgico per trattamento di lesioni conseguenti ad infortunio, l'assicurato può richiedere la cosiddetta "riammissione in temporanea", mediante apposita certificazione INAIL, per tutto il periodo di inabilità temporanea necessario per il recupero dell'attitudine al lavoro.
In caso di diniego da parte dell'INAIL, vale la procedura in precedenza riportata nell'art. 104. del T.U.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Ex utente
Dottor Mascotti innanzittutto la ringrazio per la velocissima risposta.
La dottoressa dell'inail mi vorrebbe mettere in "mutua" perchè a suo dire i tempi intercorsi tra l'infortunio e la futura operazione sarebbero eccessivi sostenendo appunto che queste sono le regole (mai sentite), e che l'inail quindi non risponde per le "negligenze" del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre la dottoressa non mi manda a lavorare in attesa dell'operazione, convenendo sull'inabilità. Ma quello che mi chiedo è: può passarmi all'Inps per i tempi di attesa elevati? Non ho capito se poi rientrerei in infortunio o meno, la prossima settimana sarà la volta della discussione e vorrei appunto conoscere le regole prima di avere problemi.
Grazie ancora per l'attenzione
Cordiali Saluti
La dottoressa dell'inail mi vorrebbe mettere in "mutua" perchè a suo dire i tempi intercorsi tra l'infortunio e la futura operazione sarebbero eccessivi sostenendo appunto che queste sono le regole (mai sentite), e che l'inail quindi non risponde per le "negligenze" del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre la dottoressa non mi manda a lavorare in attesa dell'operazione, convenendo sull'inabilità. Ma quello che mi chiedo è: può passarmi all'Inps per i tempi di attesa elevati? Non ho capito se poi rientrerei in infortunio o meno, la prossima settimana sarà la volta della discussione e vorrei appunto conoscere le regole prima di avere problemi.
Grazie ancora per l'attenzione
Cordiali Saluti
[#3]
Spett.le Utente,
mi permetta di osservare che il sanitario dell'INAIL, dovendo applicare il T.U. per l'assicurazione obbligatoria, non deve porsi il problema dei tempi eccessivamente lunghi per visite od interventi (i quali dovrebbero comunque essere garantiti dall'Istituto mediante apposite convenzioni), bensì deve semplicemente accertare la condizione di recupero dell'attitudine al lavoro, ed in caso contrario l'inabilità temporanea o permanente.
Il passaggio dalla tutela INAIL (infortunio) all'assicurazione INPS (malattia comune) dovrebbe essere riservato alle condizioni cliniche non correlabili all'infortunio medesimo (preesistenti o sopravvenute, o comunque coesistenti).
Tenga inoltre presente che esiste una convenzione INAIL-INPS, ma che riguarda invero soltanto i casi di dubbia competenza, ovverosia quelli "per i quali dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico-legale sia stata esclusa l’indennizzabilità dell’evento in quanto infortunio o malattia professionale":
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/DETPRESDeterminePresidente/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_144451&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
In concreto, non posso far altro che invitarLa a leggere quanto riportato nel sito INAIL mobile, in modo che possa verificare quanto l'Istituto stesso comunica ai lavoratori:
https://m.inail.it/inailmobile/mobile/avanzato/faq/3968651.html
Le suggerisco infine di sottoporre il caso ad un Ente di Patronato per farsi assistere nel prosieguo della pratica infortunistica, ove necessario.
Ancora Distinti Saluti.
mi permetta di osservare che il sanitario dell'INAIL, dovendo applicare il T.U. per l'assicurazione obbligatoria, non deve porsi il problema dei tempi eccessivamente lunghi per visite od interventi (i quali dovrebbero comunque essere garantiti dall'Istituto mediante apposite convenzioni), bensì deve semplicemente accertare la condizione di recupero dell'attitudine al lavoro, ed in caso contrario l'inabilità temporanea o permanente.
Il passaggio dalla tutela INAIL (infortunio) all'assicurazione INPS (malattia comune) dovrebbe essere riservato alle condizioni cliniche non correlabili all'infortunio medesimo (preesistenti o sopravvenute, o comunque coesistenti).
Tenga inoltre presente che esiste una convenzione INAIL-INPS, ma che riguarda invero soltanto i casi di dubbia competenza, ovverosia quelli "per i quali dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico-legale sia stata esclusa l’indennizzabilità dell’evento in quanto infortunio o malattia professionale":
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/DETPRESDeterminePresidente/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_144451&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
In concreto, non posso far altro che invitarLa a leggere quanto riportato nel sito INAIL mobile, in modo che possa verificare quanto l'Istituto stesso comunica ai lavoratori:
https://m.inail.it/inailmobile/mobile/avanzato/faq/3968651.html
Le suggerisco infine di sottoporre il caso ad un Ente di Patronato per farsi assistere nel prosieguo della pratica infortunistica, ove necessario.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 26.4k visite dal 12/03/2015.
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