Certificato medico legale ai fini assicurativi

dopo un infortunio in itinere chiuso ho ripreso l'attivita' lavorativa.
Ho una frattura scomposta allo sterno in fase di consolidamento ma da rivalutare con referti radiologici tra 40 gg.
circa (data alla quale il consolidamento dovrebbe essere definitivo).

Il mio medico ai fino di un equo risarcimento ai danni della mia persona puo' emettere un certificato ai fini assicurativi con prognosi di 40 gg ed indicare che la menomazione subita non mi impedisce di svolgere la maggior parte delle mansioni di lavoro d'ufficio cui sono adibita?

Praticamente vorrei sapere se per questi ulteriori 40 gg di prognosi (in precedenza ricovero al pronto soccorso piu' giorni a casa di assoluto riposo) nei quali lavoro, mi spetta il risarcimento.


grazie
Ivana Saccani
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.6k 226 26
Spett.le Utente,

nel contesto del Suo quesito riferisce termini non ben chiari e probabilmente impropri:

- infortunio in itinere (è una fattispecie di infortunio tutelato dall'INAIL per i lavoratori assicurati con tale ente);

- se l'infortunio è chiuso, significa che si è conseguita la stabilizzazione clinica o la guarigione, e contestualmente l'inabilità è cessata.

- certificazione a fini assicurativi (è una certificazione il cui fine è un indennizzo assicurativo)

- equo risarcimento (il risarcimento comporta un danno ingiusto subito per responsabilità altrui)

- certificato con prognosi (la prognosi riguarda la durata dello stato di malattia, ma non l'inabilità parziale od assoluta durante tale periodo, che è un concetto differente)

- ricovero al Pronto Soccorso (i servizi di Pronto Soccorso ospedaliero NON ricoverano, trattengono eventualmente in osservazione)

Se potesse riformulare il quesito, magari descrivendo con termini semplici quello che Le è accaduto, proverei a darLe una risposta.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]

[#2]
dopo
Utente
Utente
mi spiego meglio. L'infortunio in itinere si e' concluso.
Punteggio assegnato 0,04%. Nessun indennizzo ne rendita mi spetta dall'INAIL.Premetto che sono stata 2 gg in osservazione al pronto soccorso e 34 gg a casa di riposo assoluto. Ho ripreso a lavorare dopo la chiusura dell'infortunio, pero' non sono in perfette condizioni di salute.Ho male al torace, difficolta' respiratoria a volte ecc. Il chirurgo che ho consultato mi ha detto che una guarigione clinica dovrebbe essere tra 40 gg circa cioe' quando la frattura scomposta allo sterno si sara' consolidata definitivamente. Ad oggi e' solamente in via di consolidamento. Non intendo chiedere una riapertura della pratica inail . Io sono la parte lesa che durante il ritorno dal lavoro una macchina uno sbandato mi ha tagliato la strada causando una inevitabile collisione che mi ha procurato la frattura scomposta al terzo medio dello sterno. Ritengo pertanto un mio diritto essere risarcita (auto piu' danni alla mia persona) per i 34gg +ultimi 40 gg, dall'assicurazione della rc auto del responsabile.Intendo pero' lavorare in quanto i disturbi che ho pur non essendo lievi non mi impediscono di svolgere la maggior parte dei lavori di ufficio.la mia domanda era se con il certificato medico ai fini assicurativi di una prognosi di 40 gg posso comunque lavorare?
Grazie!!!
[#3]
dopo
Utente
Utente
Ho fatto un infortunio in itinere. 2 gg in osservazione al pronto soccorso e 38 gg a casa con riposo assoluto. Frattura scomposta del terzo medio dello sterno. Il 17 gennaio l'inail ha chiuso l'infortunio con punteggio 0,4 e ho ripreso il lavoro. Dovrò andare dal medico e farmi rilasciare un certificato medico ai fini assicurativi per una prognosi di altri gg in quanto non sto ancora bene (frattura non ancora definitivamente consolidata). Io continuerò a lavorare in quanto il danno subito se pur non lieve mi permette comunque di svolgere le principali mansioni di ufficio cui sono adibita. Domanda :nel certificato medico legale sulla base del quale avrò il risarcimento dalla assicurazione rca deve essere indicato che lavoro se pur a fatica?
Grazie!
[#4]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.6k 226 26
Spett.le Utente,

con i successivi chiarimenti, posso risponderLe in maniera più precisa:

- Lei ha subìto un sinistro stradale, con responsabilità colposa altrui, mentre si recava al lavoro, o faceva rientro dopo il lavoro.

- L'evento lesivo quindi rientra nella responsabilità civile per gli aspetti risarcitori (danno alla salute, oltre ai danni materiali al veicolo), e contemporaneamente è da considerare "infortunio in itinere" in quanto verificatosi nel percorso casa-lavoro o viceversa ed in orari compatibili con quelli di inizio/fine del lavoro.

- Per la competenza assicurativa previdenziale INAIL, Lei ha avuto necessità di 36 giornate di inabilità temporanea, al termine delle quali è stata giudicata in grado di riprendere il lavoro (con postumi valutati dall'INAIL nella misura del 4%)
[A tale proposito, mi pare strano o comunque inusuale che l'INAIL proceda alla quantificazione dei postumi così rapidamente, tenendo conto che di solito vengono lasciati trascorrere almeno sei mesi prima della valutazione del danno permenente].
-L'assicurazione previdenziale INAIL non considera l'inabilità PARZIALE: secondo il T.U. il lavoratore infortunato può riprendere il lavoro quando recupera la "attitudine al lavoro", senza tener conto dei disturbi residui che possono persistere.

-Per la responsabilità civile [RC], invece, si tiene conto di tutta la durata dello stato di malattia (malattia = processo morboso, evolutivo, e con incidenza funzionale). Pertanto le certificazioni per documentare il citato stato di malattia sono differenti da quelle INAIL, perchè debbono tenere conto di quelle che sono le limitazioni funzionali, obiettivamente rilevabili, che possono persistere anche dopo che Lei ha ripreso l'attività lavorativa, e cesseranno quando avrà conseguito la guarigione clinica, ovvero la stabilizzazione con postumi da valutare (anche in questo caso almeno dopo sei mesi) in sede peritale.
Secondo la RC, il riferimento da tener presente è il danno alla salute (danno biologico), sia temporaneo, che permenente.
Il danno biologico temporaneo può essere totale (100%) o parziale (percentuali a scalare, dal 75% al 50%, al 25% e secondo alcuni Autori anche al 10%).
Questo concetto è molto ben definito e spiegato nel MINForma a cura del Medico Legale Dott. Mario Corcelli, che può leggere al link seguente:
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/163-il-danno-alla-persona.html

In conclusione, per la RC Lei dovrà documentare mediante certificati medici (io non li definirei a fini assicurativi, anche se destinataria è un'assicurazione) la durata dello stato di malattia, con le limitazioni che questo comporta, e da cui deriva un danno apprezzabile alla salute.
Certamente la dolorabilità residua a livello della frattura sternale rappresenta una limitazione, anche se non comporta la necessità di riposo assoluto, e quindi Le consente di riprendere (pur dolorante e con sacrificio) il lavoro.
Nlelle certificazioni per RC questo aspetto potrebbe essere evidenziato, come pure potrebbe essere sottinteso (lasci la decisione al medico certificante).

Spero di averLe dato indicazioni utili e, per quanto possibile, complete.

Distinti Saluti