Visita medica

salve vorrei sapere in cosa consiste la visita medica per idonieta' all'impiego per la mansione di educatore scolastico, assunto da cooperativa.
Sono previsti per legge anche esami tossicologici?
La cooperativa al momento non ha fornito maggiori informazioni sulla tipologua di esami.

Grazie
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Prof. Francesco Chirico Medico del lavoro 2
Il contenuto della visita medica e degli accertamenti strumentali per l’idoneità alla mansione di educatore scolastico è stabilito dal medico competente sulla base dei rischi specifici della mansione ed è contenuta nel protocollo di sorveglianza sanitaria, predisposto da ciascun medico competente secondo quanto previsto dalla normativa sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08).

Per quanto riguarda la problematica relativa all'assunzione di alcoli e all'alcoldipendenza nei luoghi di lavoro, la normativa attuale (Legge 30 marzo 2001 n. 125, art. 15) sancisce il divieto di assunzione di bevande alcoliche per le attività lavorative che comportano rischi significativi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
È importante sottolineare che la mansione di educatore scolastico, così come altre mansioni educative e socio-sanitarie (ad esempio, insegnante di ogni ordine e grado, vigilatrice d’infanzia, infermiere pediatrico, puericultrice, addetto ai nidi materni), rientra nell’Allegato I della Legge 30 marzo 2001 n. 125.
In base a tale normativa, il datore di lavoro è obbligato a garantire il rispetto del divieto di assunzione di alcolici, e possono essere effettuati controlli alcolimetrici a sorpresa dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro competenti per territorio. Tali controlli sono finalizzati a verificare il rispetto del divieto e rientrano tra le misure previste per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

Si precisa, invece, che, sebbene il D.Lgs. 81/08 preveda la sorveglianza sanitaria anche per l’alcoldipendenza nelle mansioni a rischio, i criteri specifici per effettuare tali accertamenti non sono chiaramente definiti. A differenza del Regolamento del 30 ottobre 2007, che stabilisce con precisione le modalità di accertamento per l’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti, non esiste un provvedimento analogo per l’alcoldipendenza. Questo ha portato a interpretazioni non univoche e ad applicazioni differenti tra le diverse regioni italiane.

La diagnosi di alcoldipendenza, ove necessaria, viene sospettata dal medico competente e confermata previsa valutazione approfondita di tipo specialistico. principalmente attraverso l’osservazione del comportamento e la verifica della presenza di specifici sintomi (per esempio, sintomi di astinenza), come stabilito dal Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali (DSM), e non richiede necessariamente accertamenti biologici.

Le consiglio di contattare il medico competente della cooperativa per maggiori dettagli sul protocollo sanitario adottato. E' buona prassi che i controlli alcolimetrici vengano preceduti e affiancati da un attività di informazione e formazione del lavoratore specifica sui rischi da alcol nell'ambiente di lavoro specifico, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente.

Dr Francesco Chirico