Chiarimento visita di controllo lavoro

Buongiorno.
Vorrei se possibile un chiarimento riguardo le mansioni che devono essere sottoposte a controlli obbligatori.
Bisogna prendere in considerazione le tabelle della conferenza unificata del 2007/8 o L allegato unico della conferenza unificata del 2017?
Alcuni siti riportano quest ultima, altri le 2 tabelle vecchie affermando che la più recente non è ancora stata riportata sulla gazzetta ufficiale.
Quella del 2017 è stata approvata e ufficializzata o è ancora in vigore la normativa del 2007/8?

Grazie
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Gentile utente,
La tabella del 2017 di cui lei parla e che si riferisce alle attività per cui sono obbligatori accertamenti per escludere assunzione di droga e alcol avrebbe lo scopo di unificare le due precedenti che riguardano una l’alcol e l’altra le droghe e che obiettivamente contengono alcune palesi anomalie e contraddizioni.
La nuova normativa, che contiene anche la tabella di cui sopra, è tutt’ora incagliata presso la conferenza Stato-Regioni e per tal motivo in atto non è operativa.
A tutt’oggi sono in vigore le due normative e le relative tabelle divise (per alcol e per le droghe).
Cordiali saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro

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dopo
Utente
Utente
Ok. Quindi non rientrando nelle mansioni per cui è d’ obbligo il test, può il medico da cui verrò mandato per la visita, decidere di farmelo fare di sua volontà nonostante il mio datore di lavoro mi ha detto che non lo richiede? O gli accordi tra medico e datore di lavoro vengono presi precedentemente?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
No, non può.
Nè il medico del lavoro nè il datore di lavoro hanno discrezionalità per questo tipo di accertamenti. Se non previsti dalla norma, è vietato eseguirli.
Cordiali saluti
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Utente
Utente
Se è vietato eseguirli com’è possibile che ci sono ben note aziende di cui nn farò il nome che pur non rientrando in quelle categoria li fanno fare sia come controllo preassuntivo sia periodico?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Se realmente vengono eseguiti accertamenti per il riscontro di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti a lavoratori che svolgono attività che non rientrano nell’elenco in atto in vigore, si sta compiendo un illecito violando specificatamente l’Art. 5 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).
L’articolo citato, vieta al datore di lavoro di far sottoporre i propri dipendenti ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa da parte di personale sanitario privato. Il medico competente, sanitario privato, esegue la sorveglianza sanitaria in deroga all’art. 5 esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Cordiali saluti
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Utente
Utente
Quindi se la sorveglianza sanitaria è lecita in quanto la mansione rientra tra quelle che comportano rischi normati, ma tale mansione non rientra tra quelle per cui è obbligatorio il drug test, il test stesso NON PUÒ essere richiesto?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Esatto
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Utente
Utente
Mi sembra di capire che ogni azienda agisca un po’ come crede. Io so per certo che praticamente tutte le aziende farmaceutiche fanno fare drug test anche agli addetti alla linea di produzione. In che modo questa mansione rientra in quelle con obbligo di controllo? E com’è possibile che nessuno si renda conto che non possono farlo se davvero non è lecito???
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
È possibile che nell’ambito della mansione vi siano attività che rientrano tra quelle dell’elenco. Mi viene ad esempio in mente, l’abilitazione all’uso del carrello elevatore o l’impiego di gas tossici.
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Utente
Utente
Avrei un’ultima domanda. Solitamente il medico competente insieme al datore di lavoro valutando i rischi decidono quali esami affrontare. Come funziona la visita quando il lavoratore viene mandato in un centro medico. Chi decide gli esami? Vengono presi accordi precedenti? O il medico al momento decide quali esami affrontare?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Innanzitutto gli esami non vengono decisi arbitrariamente dal datore di lavoro e dal medico.
È da sottolineare che gli accertamenti sanitari non hanno come scopo primario il valutare se il lavoratore è idoneo alla mansione (anche, ma non è l’obiettivo primario). Il primario scopo della sorveglianza sanitaria è, appunto, sorvegliare la salute del lavoratore al fine di tutelarla dai rischi presenti nella mansione che svolge.
Alcuni esami sono previsti dalla legge in base all’entità del rischio presente (es. audiometria per il rumore, esame della vista per il videoterminale). Per altri rischi, in base all’esito della valutazione effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente e sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene redatto il documento di valutazione dei rischi. Parte integrante di tale documento è il programma di sorveglianza sanitaria (comunemente chiamato protocollo sanitario) in cui il medico competente dichiara tutti gli accertamenti da effettuare per ogni singola mansione con la loro periodicità. La scelta di tali accertamenti sono il frutto della conoscenza del medico che deve individuare quelli più efficaci disponibili per la migliore attività di prevenzione delle malattie professionali.
Cordiali saluti
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Utente
Utente
Questa è la procedura corretta. Prendiamo ad esempio la mia azienda. La sede è in Sicilia e hanno vari progetti/lavori in tutta Italia. Io che lavoro a Milano non verrò mandato a fare la visita dal medico che ha svolto la procedura che mi ha descritto ma immagino che il mio datore di lavoro si appoggi a un centro medico qui. Il medico da cui andrò a fare questa visita non farà altro che eseguire gli accertamenti che vengono indicati dalla mia azienda?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Sostanzialmente si ma è corretto precisare che il medico di Milano sostituisce a tutti gli effetti il medico competente dell’azienda e conosce i rischi dell’azienda e il programma di sorveglianza sanitaria attraverso il documento di valutazione dei rischi e il protocollo sanitario. Il medico competente che la visiterà non è un mero esecutore di ordini ma, nel momento in cui la visita, è a tutti gli effetti il medico competente dell’azienda con tutte le responsabilità civili, penali e deontologiche che la legge gli attribuisce.
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Utente
Utente
Ok ma i rischi dell azienda e il programma di sorveglianza li viene a conoscere nel momento in cui io vado a fare la visita? o li conosce momento in cui viene ingaggiato dal datore di lavoro?
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Utente
Utente
Il mio dubbio è semplice. Il medico che mi sottoporrà a visita è già d accordo col datore di lavoro su quali accertamenti svolgere o decide a sua discrezione al momento???
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Gli accertamenti, come ho già detto non sono a discrezione di chicchessia. Quando il medico sostituto viene a conoscenza del protocollo sanitario mi sembra irrilevante. Può già conoscerlo da tempo perché ha effettuato altre visite per l’azienda, può venire a conoscenza il giorno prima, lo stesso giorno, un mese prima. Non credo cambi nulla.
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Utente
Utente
Nel caso di esito positivo il medico informa il lavoratore e il datore di lavoro. Chi attiva il sert? Il DDL o il medico?
E una volta che il sert è stato ingaggiato cosa succede se il lavoratore non si presenta?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 112 7
Può trovare le risposte alle sue ultime domande in un mio recente intervento ad un consulto richiesto.
Lo trova a questo link
https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-del-lavoro/826094-test-antidroga-pre-assunzione.html
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dopo
Utente
Utente
Il paragrafo Contestualmente è utile che il medico competente dia comunicazione anche allo SPSAL del Dipartimento Prevenzione e alla Commissione Patenti (Commissione medico locale) per il tramite degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile , presente nella prima bozza, è stato soppresso nella versione definitiva dell’Intesa del 18 settembre 2008. Pertanto non vi sono obblighi di segnalazione finalizzati alla sospensione della patente.
Con riferimento sia ai rischi connessi all’assunzione di sostanze psicoattive che a quelli connessi all’alcol, si rileva nell’attuale quadro normativo l’insussistenza di un esplicito rinvio formale alla disposizione codicistica contenuta nell’art. 119 del D.Lgs. 285/92. Ne consegue l’impossibilità per il medico competente, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento di riscontro positivo nel lavoratore per assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti, di azionare l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alla guida, resa possibile in via mediata dai soli operatori sanitari chiamati a svolgere istituzionalmente tali accertamenti.

In poche parole il medico competente da normativa non può inviare segnalazioni alla commissione patenti ma se sei sfortunato e il medico competente fa parte di una delle categorie di medici da lei citati lo può fare.
In che paese fantastico viviamo.