Tempi inail
buongiorno, nel 2008 (settembre) iniziai una pratica con il sindacato per chiedere all'ianil il riconoscimento di una malattia extra tabellare, tunnel carpale bilaterale, a dicembre 2008 l'inail mi fece una visita e poi più nulla
oggi giugno 2011l'inail mi nega il riconoscimento
non entrando nel merito, vorrei sapere se è corretto che l'inail attenda 2 anni e mezzo per darmi una risposta e chiudere il fascicolo o se vi sono tempi perentori per cui si possa ravvisare una responsabilità dell'inail.
grazie per l'aiuto
oggi giugno 2011l'inail mi nega il riconoscimento
non entrando nel merito, vorrei sapere se è corretto che l'inail attenda 2 anni e mezzo per darmi una risposta e chiudere il fascicolo o se vi sono tempi perentori per cui si possa ravvisare una responsabilità dell'inail.
grazie per l'aiuto
[#1]
Gentile Signora,
Fino al 1988, vigendo il sistema della lista chiusa, non era consentito all’INAIL accogliere nella tutela assicurativa alcuna patologia che non fosse contenuta nelle tabelle di Legge.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 ha, di fatto, introdotto nell’ordinamento il cosiddetto "sistema misto" che, pur facendo salve le liste con le loro peculiarità,ha esteso la tutela assicurativa a tutte le malattie delle quali il lavoratore fosse in grado di provare – con onere a proprio carico – l’origine professionale (malattie professionalinon tabellate).
Pertanto, mentre per le specifiche previsioni tabellari resta confermato il principio della presunzione legale di origine (principio voluto dal legislatore per dispensare il lavoratore dall’onere della prova), per le malattie non tabellate, la «prova» dell’origine professionale della malattia denunciata è posta a carico del richiedente le prestazioni assicurative.
L’iter istruttorio che viene seguito in ambito INAIL, per ottenere il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, non si discosta sostanzialmente da quello che conduce al riconoscimento a fini assicurativi delle malattie professionali tabellate, se non per quanto concerne l’acquisizione della «prova» circa l’origine professionale della patologia denunciata.
Pertanto, affinché una patologia possa essere esaminata dall’Istituto ed essere ammessa, eventualmente, alla tutela assicurativa,è necessario che vengano osservati i seguenti adempimenti:
1) Inoltro all’INAIL della richiesta di riconoscimento di malattia professionale
2)Dimostrazione – da parte del lavoratore, con oneri a proprio carico – dell’esistenza del rischio lavorativo e dell’idoneità dello stesso a causare la patologia denunciata. Ciò, in quanto la malattia professionale non tabellata non gode della "presunzione legale di origine" e, quindi, necessita di prove per quanto attiene all’idoneità lesiva del rischio lavorativo.
Ovviamente, l’INAIL dovrebbe sempre collaborare con l’assicurato, nel reperimento di tutta la documentazione idonea, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive alle quali può andare incontro a volte il lavoratore.
3) Esame del caso – da parte dell’INAIL – sia dal lato medico legale (analisi del rischio lavorativo, accertamento della patologia mediante visita medica ed esecuzione di esami clinici e strumentali) come pure dal lato amministrativo (verifica della posizione assicurativa e della completezza dei dati pervenuti).
Espletati tutti gli accertamenti di competenza, il medico legale INAIL esprime parere in merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata ed il rischio lavorativo «provato» e formula o nega la diagnosi di malattia professionale.
In caso affermativo e ove, infine, non sussistano elementi ostativi dal lato amministrativo, l’INAIL ammette alla tutela assicurativa – riconoscendola come professionale – la malattia non tabellata denunciata.
La valutazione del danno permanente viene effettuata secondo i parametri previsti dalle tabelle di Legge del danno biologico (franchigia – liquidazione in capitale – rendita).
I criteri di valutazione del rischio lavorativo, che vengono adottati dall’INAIL per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate (che, come già ricordato, non godono della presunzione legale di origine), per quanto sufficientemente chiari e scientificamente supportati, risentono delle difficoltà collegate alla necessità che il lavoratore esibisca le «prove» della esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale.
Il rischio professionale, infatti, perché possa essere causalmente rilevante, deve essere presente nell’ambiente di lavoro in modo adeguato (per intensità, durata e modalità di azione sugli organi bersaglio). Solo in tal modo, pertanto, la malattia di cui il soggetto assicurato chiede il riconoscimento, può essere causalmente correlata all’attività lavorativa svolta.
Spesso il lavoratore non è in grado di produrre sufficiente documentazione probante sull’esposizione
ad agenti nocivi, sia perché non è in possesso dei dati necessari, sia perché detta documentazione non risulta facilmente reperibile.
In ogni caso, i tempi di accertamento del nesso causale risultano per le "malattie non tabellate" decisamente superiori, che vengono giustificati dall’Istituto con la necessità di assolvimento dell’onere della prova, in quanto – con proprie risorse –l’INAIL di solito provvede ad acquisire (presso i datori di lavoro, presso le ASL, presso le strutture sanitarie esterne ed anche con studi di settore) la documentazione che può essere utile a dimostrare (o negare) la sussistenza di esposizione al rischio lavorativo.
Una volta accertata la presenza di un rischio idoneo, dopo aver proceduto a verificare anche l’effettiva esistenza della patologia (tramite un’istruttoria medica che – nel caso specifico per le patologie da movimenti ripetuti e da posture incongrue – fa riferimento a protocolli diagnostici indicati dalla direzione generale INAIL con apposite circolari), il medico legale dell'Istituto (come già detto in precedenza) procede ad effettuare la valutazione del nesso di causa tra rischio e patologia.
Tale nesso deve essere diretto ed efficiente, pur in presenza, a volte, di un numero variabile di fattori extralavoro, la cui influenza può rendere difficoltoso il riconoscimento dell’eziologia professionale della patologia denunciata (è utile ricordare come la maggior parte delle nuove patologie emergenti abbia,infatti, origini multifattoriali).
È necessario, pertanto, che, pur in presenza di noxae patogene non legate all’attività lavorativa dell’assicurato, venga riconosciuta nel rischio lavorativo una causalità (o concausalità)sufficientemente valida a produrre la patologia denunciata.
Ne deriva che, nel caso delle malattie professionali non tabellate, il giudizio medico legale di nesso di causa va espresso, tenendo presente tutti gli elementi di giudizio, in tempi decisamente più prolungati, se confontati con i tempi di riconoscimento delle malattie professionali tabellate.
Non ho ritrovato, nonostante approfondita ricerca bibliografica, alcun dato riguardante termini definiti e perentori entro i quali l'istruttoria dell'INAIL debba concludersi nel caso di malattie professionali non tabellate.
Può verificare ulteriormente questo aspetto anche presso il Suo Ente di Patronato di fiducia, che l'avrà certamente già informata circa le possibilità di ricorso contro la decisione dell'INAIL di riconoscerLe la malattia professionale.
Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente.
Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio – assenso ai sensi dell’art. 7 della legge n.533/73 quando l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di 90 giorni dalla denuncia del caso.
Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro.
Distinti Saluti.
Fino al 1988, vigendo il sistema della lista chiusa, non era consentito all’INAIL accogliere nella tutela assicurativa alcuna patologia che non fosse contenuta nelle tabelle di Legge.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 ha, di fatto, introdotto nell’ordinamento il cosiddetto "sistema misto" che, pur facendo salve le liste con le loro peculiarità,ha esteso la tutela assicurativa a tutte le malattie delle quali il lavoratore fosse in grado di provare – con onere a proprio carico – l’origine professionale (malattie professionalinon tabellate).
Pertanto, mentre per le specifiche previsioni tabellari resta confermato il principio della presunzione legale di origine (principio voluto dal legislatore per dispensare il lavoratore dall’onere della prova), per le malattie non tabellate, la «prova» dell’origine professionale della malattia denunciata è posta a carico del richiedente le prestazioni assicurative.
L’iter istruttorio che viene seguito in ambito INAIL, per ottenere il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, non si discosta sostanzialmente da quello che conduce al riconoscimento a fini assicurativi delle malattie professionali tabellate, se non per quanto concerne l’acquisizione della «prova» circa l’origine professionale della patologia denunciata.
Pertanto, affinché una patologia possa essere esaminata dall’Istituto ed essere ammessa, eventualmente, alla tutela assicurativa,è necessario che vengano osservati i seguenti adempimenti:
1) Inoltro all’INAIL della richiesta di riconoscimento di malattia professionale
2)Dimostrazione – da parte del lavoratore, con oneri a proprio carico – dell’esistenza del rischio lavorativo e dell’idoneità dello stesso a causare la patologia denunciata. Ciò, in quanto la malattia professionale non tabellata non gode della "presunzione legale di origine" e, quindi, necessita di prove per quanto attiene all’idoneità lesiva del rischio lavorativo.
Ovviamente, l’INAIL dovrebbe sempre collaborare con l’assicurato, nel reperimento di tutta la documentazione idonea, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive alle quali può andare incontro a volte il lavoratore.
3) Esame del caso – da parte dell’INAIL – sia dal lato medico legale (analisi del rischio lavorativo, accertamento della patologia mediante visita medica ed esecuzione di esami clinici e strumentali) come pure dal lato amministrativo (verifica della posizione assicurativa e della completezza dei dati pervenuti).
Espletati tutti gli accertamenti di competenza, il medico legale INAIL esprime parere in merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia accertata ed il rischio lavorativo «provato» e formula o nega la diagnosi di malattia professionale.
In caso affermativo e ove, infine, non sussistano elementi ostativi dal lato amministrativo, l’INAIL ammette alla tutela assicurativa – riconoscendola come professionale – la malattia non tabellata denunciata.
La valutazione del danno permanente viene effettuata secondo i parametri previsti dalle tabelle di Legge del danno biologico (franchigia – liquidazione in capitale – rendita).
I criteri di valutazione del rischio lavorativo, che vengono adottati dall’INAIL per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate (che, come già ricordato, non godono della presunzione legale di origine), per quanto sufficientemente chiari e scientificamente supportati, risentono delle difficoltà collegate alla necessità che il lavoratore esibisca le «prove» della esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale.
Il rischio professionale, infatti, perché possa essere causalmente rilevante, deve essere presente nell’ambiente di lavoro in modo adeguato (per intensità, durata e modalità di azione sugli organi bersaglio). Solo in tal modo, pertanto, la malattia di cui il soggetto assicurato chiede il riconoscimento, può essere causalmente correlata all’attività lavorativa svolta.
Spesso il lavoratore non è in grado di produrre sufficiente documentazione probante sull’esposizione
ad agenti nocivi, sia perché non è in possesso dei dati necessari, sia perché detta documentazione non risulta facilmente reperibile.
In ogni caso, i tempi di accertamento del nesso causale risultano per le "malattie non tabellate" decisamente superiori, che vengono giustificati dall’Istituto con la necessità di assolvimento dell’onere della prova, in quanto – con proprie risorse –l’INAIL di solito provvede ad acquisire (presso i datori di lavoro, presso le ASL, presso le strutture sanitarie esterne ed anche con studi di settore) la documentazione che può essere utile a dimostrare (o negare) la sussistenza di esposizione al rischio lavorativo.
Una volta accertata la presenza di un rischio idoneo, dopo aver proceduto a verificare anche l’effettiva esistenza della patologia (tramite un’istruttoria medica che – nel caso specifico per le patologie da movimenti ripetuti e da posture incongrue – fa riferimento a protocolli diagnostici indicati dalla direzione generale INAIL con apposite circolari), il medico legale dell'Istituto (come già detto in precedenza) procede ad effettuare la valutazione del nesso di causa tra rischio e patologia.
Tale nesso deve essere diretto ed efficiente, pur in presenza, a volte, di un numero variabile di fattori extralavoro, la cui influenza può rendere difficoltoso il riconoscimento dell’eziologia professionale della patologia denunciata (è utile ricordare come la maggior parte delle nuove patologie emergenti abbia,infatti, origini multifattoriali).
È necessario, pertanto, che, pur in presenza di noxae patogene non legate all’attività lavorativa dell’assicurato, venga riconosciuta nel rischio lavorativo una causalità (o concausalità)sufficientemente valida a produrre la patologia denunciata.
Ne deriva che, nel caso delle malattie professionali non tabellate, il giudizio medico legale di nesso di causa va espresso, tenendo presente tutti gli elementi di giudizio, in tempi decisamente più prolungati, se confontati con i tempi di riconoscimento delle malattie professionali tabellate.
Non ho ritrovato, nonostante approfondita ricerca bibliografica, alcun dato riguardante termini definiti e perentori entro i quali l'istruttoria dell'INAIL debba concludersi nel caso di malattie professionali non tabellate.
Può verificare ulteriormente questo aspetto anche presso il Suo Ente di Patronato di fiducia, che l'avrà certamente già informata circa le possibilità di ricorso contro la decisione dell'INAIL di riconoscerLe la malattia professionale.
Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente.
Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio – assenso ai sensi dell’art. 7 della legge n.533/73 quando l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di 90 giorni dalla denuncia del caso.
Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Spett.le Utente,
Le chiedo scusa per un lapsus;
la frase corretta é:
<Può verificare ulteriormente questo aspetto anche presso il Suo Ente di Patronato di fiducia, che l'avrà certamente già informata circa le possibilità di ricorso contro la decisione dell'INAIL di non riconoscerLe la malattia professionale.>
Ancora Distinti Saluti.
Le chiedo scusa per un lapsus;
la frase corretta é:
<Può verificare ulteriormente questo aspetto anche presso il Suo Ente di Patronato di fiducia, che l'avrà certamente già informata circa le possibilità di ricorso contro la decisione dell'INAIL di non riconoscerLe la malattia professionale.>
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 24.1k visite dal 09/06/2011.
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