Rinnovo patente e utilizzo farmaci

Buongiorno, sono una ragazza di 31 anni e ho da poco rinnovato la patente B. Per poterlo fare ho dovuto omettere un piccolo particolare, che inizialmente avevo segnato nel questionario, e cioè l'utilizzo di Cipralex mg. 10 per problemi di ansia-attacchi di panico, riscontrati oramai da circa 8 anni.
Mi è stato detto che dichiarando l'utilizzo di questo farmaco la mia patente non solo non sarebbe stata rinnovata, ma avrei dovuto attendere 2 anni di sospensione dal farmaco prima di potermi ripresentare per il rinnovo..
Ma è davvero così? sono rimasta esterefatta..Cipralex è un farmaco che non mi dà alcun effetto collaterale, è la cura di un problema che invece di effetti me ne darebbe sul serio ! Non è meglio allora far fare un bell'esame del sangue a tutti i patentati in fase di rinnovo per verificare l'eventuale uso di stupefacenti e alcol? Quelli sì che sono pericolosi..per chi guida e per gli altri.. Grazie !
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 228 26
Gentile Signora,

nell'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento o la conferma dell'idoneità alla patente di guida di idoneità alla guida, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, si tiene conto delle condizioni elencate nell'Appendice II art.320 del D.P.R.16/12/1992, n°495), ed in particolare esistono le seguenti previsioni:

<E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.>

Per quanto riguarda il Suo caso, l'infermità "attacchi di panico ed ansia" che Lei riferisce dovrebbe essere attentamente valutata in sede di visita per idoneità alla guida, e pure l'Escitalopram (Cipralex), per quanto concerne gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine, riporta nella sua scheda tecnica: "Sebbene escitalopram abbia dimostrato di non influire sulle funzioni intellettive o sulla performance psicomotoria, i medicinali psicoattivi possono influenzare la capacità di giudizio o d’azione. I pazienti devono essere avvertiti del rischio che possa venire influenzata la loro capacità di guidare veicoli o di usare macchinari."

Per quello che concerne la normativa, attualmente l'accertamento tossicologico viene effettuato obbligatoriamente dalle Commissioni Mediche Locali delle ASL quando devono essere esaminati conducenti che hanno la disposizione di revisione della patente di guida per violazione dell’art.187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope), o qualora si evidenzi, dall’indagine anamnestica, dai rilievi clinici, dall’obiettività, la possibilità di utilizzo di sostanze stupefacenti.
In tali casi la Commissione Medica procede ad accertamenti clinici e ad analisi di laboratorio per la ricerca delle droghe nelle urine e nei capelli.
Inoltre se l’utilizzo di sostanze stupefacenti è pregresso, la Commissione Medica ha il compito di valutare il rischio di recidiva.
L’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope viene accertato sia sulle urine sia sui capelli come unica indagine al fine di verificare eventuali assunzioni sia nel corso degli ultimi giorni che degli ultimi mesi.
La Tipologia degli accertamenti è in genere articolata come segue:
• Per le patenti di tipo A e B
Nelle urine è prevista la ricerca di: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine, metanfetamine, metilendiossi-derivati, ketamina e benzodiazepine;
• Per le patenti di tipo C,D,E
Nelle urine è prevista la ricerca di oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine, metanfetamine, metilendiossi-derivati, benzodiazepine, ketamina e metadone;

Nei capelli, per tutti i tipi di patente, è prevista la ricerca di: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine, metanfetamine, metilendiossi-derivati e ketamina.

Giustamente Lei osserva che l'accertamento tossicologico dovrebbe essere effettuato su tutti i candidati al rilascio o rinnovo di patente, e molto probabilmente in un prossimo futuro lo sarà.

Distinti Saluti.











Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]