Ricorso inail malattia professionale
L'Inail ha respinto tempo fà la domanda di malattia professionale per ernia cervicale e discopatia lombare. Vorrei richiedere ora, sono passati alcuni mesi, una visita medico collegiale, e vorrei essere assistito invece che dal medico del patronato da un medico di mia fiducia, medico ortopedico e medico legale, che con una relazione medica ha dichiarato che i problemi alla schiena sono collegati al tipo di lavoro da me svolto. Vorrei cortesemente sapere la prassi da seguire in quanto nè il patronato nè l'inail sono stati chiari sull'iter da seguire. Basta semplicemente chiedere il modulo per il ricorso e riportarlo all'inail compilato con gli altri referti o comunque deve presentare il ricorso il patronato perchè la prima domanda respinta era stata presentata dal patronato. Spero di essere stato chiaro e che qualcuno vorrà gentilmente rispondere. cordiali saluti
[#1]
Spett.le Utente,
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi (ai sensi dell'art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, Testo Unico).
Il procedimento amministrativo in tale caso si esaurisce in 150 giorni oppure in 210, nel caso di revisione delle rendite ed è disciplinato dall'art. 111 del citato Testo Unico.
Il termine di prescrizione dell'azione è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL che si deve contestare.
In realtà il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 Testo Unico, ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
La collegiale medica non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto.
Si tratta dunque di una procedura che dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico di parte dell'Assicurato.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi un accordo fra i due sanitari, presentare successivamente ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può citare in giudizio l'Istituto mediante azione legale (ricorso al Giudice del Lavoro).
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 Testo Unico).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessaria la collaborazione del Patronato.
Pertanto, ove Lei desideri in sede di visita collegiale l'assistenza da parte di medico diverso da quello indicato dal Patronato, deve concordare ciò preventivamente con l'ufficio dell'Ente di Patronato.
Può ottenere ulteriori indicazioni al link:
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/inail_codice_comportamento_patronati/129
Distinti Saluti.
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi (ai sensi dell'art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, Testo Unico).
Il procedimento amministrativo in tale caso si esaurisce in 150 giorni oppure in 210, nel caso di revisione delle rendite ed è disciplinato dall'art. 111 del citato Testo Unico.
Il termine di prescrizione dell'azione è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL che si deve contestare.
In realtà il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 Testo Unico, ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
La collegiale medica non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto.
Si tratta dunque di una procedura che dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico di parte dell'Assicurato.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi un accordo fra i due sanitari, presentare successivamente ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può citare in giudizio l'Istituto mediante azione legale (ricorso al Giudice del Lavoro).
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 Testo Unico).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessaria la collaborazione del Patronato.
Pertanto, ove Lei desideri in sede di visita collegiale l'assistenza da parte di medico diverso da quello indicato dal Patronato, deve concordare ciò preventivamente con l'ufficio dell'Ente di Patronato.
Può ottenere ulteriori indicazioni al link:
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/inail_codice_comportamento_patronati/129
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Gentile dottore, quindi nel mio caso, cioè opposizione alla decisione del patronato, non è necessario che venga compilato nuovamente il foglio dal medico di famiglia, ma basterà allegare i nuovi referti, tra i quali la relazione medico-legale? La ringrazio per la sua risposta molto esauriente e precisa. Cordialmente
[#3]
Spett.le Utente,
forse non ho capito bene quali sono nel Suo caso le fasi della procedura amministrativa INAIL già espletati.
La procedura amministrativa comprende in sequenza:
1.Istanza
2.Visita da parte dell'INAIL
3.Provvedimento dell'INAIL
4.Opposizione al provvedimento INAIL.
5.Collegiale INAIL
Secondo quanto ho capito, nel Suo caso sono stati completati i punti 1,2 e 3.
Per presentare opposizione al provvedimento INAIL, e richiedere la visita collegiale, deve rivolgersi ad un Ente di Patronato, ed il medico di parte che partecipa alla collegiale è designato dal medesimo Patronato.
Se Lei ha già effettuato una collegiale, la procedura amministrativa è stata esaurita, e l'unica possibilità che Le resta da percorrere è il ricorso giudiziale, per cui dovrà farsi assistere da un avvocato, e potrà nominare come consulente di parte uno (o più) medici di Sua fiducia.
Ancora Distinti Saluti.
forse non ho capito bene quali sono nel Suo caso le fasi della procedura amministrativa INAIL già espletati.
La procedura amministrativa comprende in sequenza:
1.Istanza
2.Visita da parte dell'INAIL
3.Provvedimento dell'INAIL
4.Opposizione al provvedimento INAIL.
5.Collegiale INAIL
Secondo quanto ho capito, nel Suo caso sono stati completati i punti 1,2 e 3.
Per presentare opposizione al provvedimento INAIL, e richiedere la visita collegiale, deve rivolgersi ad un Ente di Patronato, ed il medico di parte che partecipa alla collegiale è designato dal medesimo Patronato.
Se Lei ha già effettuato una collegiale, la procedura amministrativa è stata esaurita, e l'unica possibilità che Le resta da percorrere è il ricorso giudiziale, per cui dovrà farsi assistere da un avvocato, e potrà nominare come consulente di parte uno (o più) medici di Sua fiducia.
Ancora Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Ha capito bene, i punti completati sono 1 2 e 3. Mi accingo ora a chiedere la visita collegiale, che ho capito che deve essere richiesta da un patronato. Ma non avendo molta fiducia nel medico del patronato, che non ha indicato, in sede di prima richiesta di riconoscimento della malattia professionale, l'origine lavorativa della stessa. (Faccio il camionista da oltre 25 anni, e la malattia che chiedo venga riconosciuta è ernia cervicale e discopatia e artrosi di tutta la colonna con stenosi nell'area cervicale). Vorrei quindi farmi assistere da un'altro medico, lo stesso che mi ha fatto una visita accurata e ha scritto nella relazione medico-legale che la patologia di cui soffro è sicuramente legata al tipo di lavoro da me svolto. La sua valutazione si aggira in un danno quantificato in 20 punti di invalidità. Anche secondo Lei può essere giusta questa valutazione?
Quindi basterà richiedere la visita colleggiale tramite il patronato e indicare il nome del medico che ho scelto?
Grazie ancora cordiali saluti
Quindi basterà richiedere la visita colleggiale tramite il patronato e indicare il nome del medico che ho scelto?
Grazie ancora cordiali saluti
[#5]
Spett.le Utente,
Le suggerisco di richiedere all'Ente di Patronato che venga nominato per la collegiale il Suo medico di fiducia (è opportuno che lo comunichi formalmente, onde evitare disguidi).
Per quanto attiene alla valutazione della menomazione del caso, per una stima attendibile è necessaria la visita diretta, per cui la relazione medico-legale del Collega ha senz'altro maggior valore delle indicazioni approssimative che potrei fornirLe a distanza.
Ancora Distinti Saluti.
Le suggerisco di richiedere all'Ente di Patronato che venga nominato per la collegiale il Suo medico di fiducia (è opportuno che lo comunichi formalmente, onde evitare disguidi).
Per quanto attiene alla valutazione della menomazione del caso, per una stima attendibile è necessaria la visita diretta, per cui la relazione medico-legale del Collega ha senz'altro maggior valore delle indicazioni approssimative che potrei fornirLe a distanza.
Ancora Distinti Saluti.
[#7]
Utente
Gentile dott. Mascotti, ho saputo appena qualche giorno fà che l'inail ha respinto persino la richiesta di visita collegiale. L'ho saputo telefonicamente, e quindi non conosco la motivazione. Il medico a cui mi sono rivolto per avere un parere preciso che è un ortopedico, al quale ho chiesto se secondo lui c'erano i presupposti per fare il ricorso, e lui, studiando il caso (è anche un perito del tribunale) ha affermato che assolutamente si doveva fare il ricorso perchè il tipo di malattia professionale era compatibile con il mio lavoro di camionista. Nella sua relazione, il danno è stato valutato addirittura 20punti. Ora mi chiedo: ma è possibile che l'inail addirittua possa negare la possibilità di ricorrere a una visita collegiale? e se si, in quali casi? Adesso che cosa rimane da fare? purtroppo io non posso imbarcarmi in cause legali visto che non ho possibilità economiche..Io credo che l'inail si comporti in modo disonesto e punti sul fatto che molte persone sono nella mia stessa situazione e rinuncino ad avere ciò che gli spetta per non avere le possibilità economiche per andare avanti. Cordialmente la saluto
[#8]
Spett.le Utente,
le motivazioni per cui l'INAIL Le ha negato la visita collegiale saranno riportate nel provvedimento formale che Le verrà comunicato, per cui al momento non posso formulare alcuna ipotesi in merito.
Certamente l'Istituto Assicuratore non Le sta riservando un trattamento di favore.
L'unica possibilità che Le rimane, se quanto Le hanno ufficiosamente riferito avrà conferma, è quella del ricorso giudiziale al Tribunale competente, Sezione Lavoro e Previdenza.
Ancora Distinti Saluti.
le motivazioni per cui l'INAIL Le ha negato la visita collegiale saranno riportate nel provvedimento formale che Le verrà comunicato, per cui al momento non posso formulare alcuna ipotesi in merito.
Certamente l'Istituto Assicuratore non Le sta riservando un trattamento di favore.
L'unica possibilità che Le rimane, se quanto Le hanno ufficiosamente riferito avrà conferma, è quella del ricorso giudiziale al Tribunale competente, Sezione Lavoro e Previdenza.
Ancora Distinti Saluti.
[#9]
Utente
La ringrazio ancora. Non appena l'inail comunicherà le motivazioni per cui è stata respinta la richiesta di visita collegiale, glielo farò sapere. Io pensavo che l'Inail non rifiutasse la possibilità di una collegiale ai lavoratori quando ci fosse allegata alla domanda una relazione medica con l'indicazione del punteggio.
Evidentemente mi sbagliavo. Ancora grazie
Evidentemente mi sbagliavo. Ancora grazie
[#10]
Utente
Gentile dott. Mascotti, ho ricevuto pochi giorni fà (era ora) la risposta formale dell'inail con la quale viene respinta la richiesta di visita collegiale che riporto:
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, si comunica che:
valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso, pertanto la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.
Ho parlato oggi con un impiegato dell'inail che mi ha riferito che non sa niente più di questo provvedimento e che avrebbe chiesto all'area medica se potevano darmi maggiori indicazioni, visto che non capisce neanche lui perchè l'inail non abbia ritenuto di poter accogliere l'opposizione. Magari (penso io) non è stata acquisita per qualche ragione la relazione medico-legale. Nel caso l'area medica non risponda alla mia richiesta di informazioni più dettagliate, posso, secondo la sua esperienza, pretendere spiegazioni precise visto che anche il presonale dell'ufficio informazioni che si occupa delle collegiali è rimasto visibilmente sorpreso della decisione medica? Grazie infinite cordiali saluti
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, si comunica che:
valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso, pertanto la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.
Ho parlato oggi con un impiegato dell'inail che mi ha riferito che non sa niente più di questo provvedimento e che avrebbe chiesto all'area medica se potevano darmi maggiori indicazioni, visto che non capisce neanche lui perchè l'inail non abbia ritenuto di poter accogliere l'opposizione. Magari (penso io) non è stata acquisita per qualche ragione la relazione medico-legale. Nel caso l'area medica non risponda alla mia richiesta di informazioni più dettagliate, posso, secondo la sua esperienza, pretendere spiegazioni precise visto che anche il presonale dell'ufficio informazioni che si occupa delle collegiali è rimasto visibilmente sorpreso della decisione medica? Grazie infinite cordiali saluti
[#11]
Spett.le Utente,
Considerato quanto da Lei riferito, posso suggerirLe di presentare una richiesta di accesso agli atti secondo la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 ed il Regolamento INAIL (Delibera n. 5 del 13 gennaio 2000), ai sensi del quale l'Ente è tenuto a fornirLe (art.3) i documenti amministrativi, ossia ogni rappresentazione - grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie - del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Istituto o comunque detenuti ed utilizzati dall'Istituto stesso ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa riguardanti la Sua pratica.
Il diritto di accesso che Lei può esercitare riguarda gli atti istruttori, le informazioni circa lo stato di avanzamento dei procedimenti, ed i provvedimenti conclusivi di procedimenti.
Potrà quindi avere in tal modo il quadro completo degli atti che sono stati posti in essere dall'Istituto fin dal momento di presentazione dell'istanza di riconoscimento di malattia professionale.
A tale scopo può vedere il seguente link:
http://www.privacy.it/inailaccesso.html
Distinti Saluti.
Considerato quanto da Lei riferito, posso suggerirLe di presentare una richiesta di accesso agli atti secondo la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 ed il Regolamento INAIL (Delibera n. 5 del 13 gennaio 2000), ai sensi del quale l'Ente è tenuto a fornirLe (art.3) i documenti amministrativi, ossia ogni rappresentazione - grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie - del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Istituto o comunque detenuti ed utilizzati dall'Istituto stesso ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa riguardanti la Sua pratica.
Il diritto di accesso che Lei può esercitare riguarda gli atti istruttori, le informazioni circa lo stato di avanzamento dei procedimenti, ed i provvedimenti conclusivi di procedimenti.
Potrà quindi avere in tal modo il quadro completo degli atti che sono stati posti in essere dall'Istituto fin dal momento di presentazione dell'istanza di riconoscimento di malattia professionale.
A tale scopo può vedere il seguente link:
http://www.privacy.it/inailaccesso.html
Distinti Saluti.
[#13]
Utente
Gentile dott. Mascotti, ancora non sono riuscito a sapere nulla della mia pratica, l'impiegato mi ha detto di aspettare che avrebbe chiesto ai medici di fornire le informazioni che chiedevo, ma i medici ancora fino a ieri non avevano risposto. Oggi chiedo un giorno di ferie e mi reco all'inail ma faccio un buco nell'acqua, in quanto anche l'impiegato che si occupa delle collegiali è andato in ferie (meno male che mi avrebbe dovuto chiamare per darmi notizie..). Il patronato è ancora chiuso da prima di ferragosto quindi ancora non sò se l'inail ha comunicato qualcosa almeno al patronato. Ora compilo la richiesta di accesso agli atti e vedremo di quanti mesi avranno bisogno per darmi informazioni. Scusi lo sfogo ma credo che sperino che mi arrenda per sfinimento. Le farò sapere (spero presto). Cordiali saluti
[#14]
Utente
Gentile dott. Mascotti, l'Inail mi ha consigliato, prima di andare in giudizio, di rivolgermi ancora al patronato e di chiedere un ulteriore riesame, che verrà questa volta "riesaminato" (scusi il gioco di parole) dal direttore dell'inail. A Lei risulta questa procedura? Io la sento per la prima volta.
Comunque dubito che il direttore della sede competente vada contro la decisione presa da altri medici dell'inail.
Ho sentito il patronato solo per telefono e mi è stato riferito che l'inail stà respingendo una grandissima quantità di domande, ma che provvederanno ad informarsi quanto prima sul da farsi. Secondo me c'è parecchia gente senza scrupoli che gioca sul fatto che tanta gente non può permettersi una causa giudiziaria per vedersi riconoscere i propri diritti. A questo proposito Lei potrebbe darmi informazioni in merito ai tempi e indicativamente ai costi per portare avanti una causa contro la decisione dell'inail presso il tribunale del lavoro competente? Grazie Cordiali saluti
Comunque dubito che il direttore della sede competente vada contro la decisione presa da altri medici dell'inail.
Ho sentito il patronato solo per telefono e mi è stato riferito che l'inail stà respingendo una grandissima quantità di domande, ma che provvederanno ad informarsi quanto prima sul da farsi. Secondo me c'è parecchia gente senza scrupoli che gioca sul fatto che tanta gente non può permettersi una causa giudiziaria per vedersi riconoscere i propri diritti. A questo proposito Lei potrebbe darmi informazioni in merito ai tempi e indicativamente ai costi per portare avanti una causa contro la decisione dell'inail presso il tribunale del lavoro competente? Grazie Cordiali saluti
[#15]
Spett.le Utente,
la procedura che l'INAIL Le consiglia è atipica, ma proprio per tale motivo potrebbe essere un tentativo di evitare una causa previdenziale, il cui esito per l'INAIL non è di certo scontato.
Tuttavia si accerti che, con tale procedura, non decorrano i termini per la presentazione del ricorso giudiziale.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Guide/Guida_alle_prestazioni/Guida_alle_prestazioni_-_Indice/info-753545114.jsp
Per quanto riguarda i tempi ed i costi di una causa previdenziale, questi variano a seconda dei Tribunali e dello studio legale al quale ci si rivolge; pertanto Le confesso che non sarei in grado di indicarli con attendibilità.
Distinti saluti.
la procedura che l'INAIL Le consiglia è atipica, ma proprio per tale motivo potrebbe essere un tentativo di evitare una causa previdenziale, il cui esito per l'INAIL non è di certo scontato.
Tuttavia si accerti che, con tale procedura, non decorrano i termini per la presentazione del ricorso giudiziale.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Guide/Guida_alle_prestazioni/Guida_alle_prestazioni_-_Indice/info-753545114.jsp
Per quanto riguarda i tempi ed i costi di una causa previdenziale, questi variano a seconda dei Tribunali e dello studio legale al quale ci si rivolge; pertanto Le confesso che non sarei in grado di indicarli con attendibilità.
Distinti saluti.
[#16]
Utente
Gentile Dott. Mascotti, torno a scriverLe dopo quasi un anno per comunicare gli aggiornamenti. Tramite un avvocato esperto in controversie per malattie professionali, mi sono rivolto al tribunale per chiedere il riconoscimento della malattia professionale (ernia discale cervicale e discopatia lombare), il giudice ha nominato un perito che mi ha visitato nel mese di aprile scorso (5 mesi fà), durante la visita ho chieso al medico che ha fatto la relazione medica e che mi segue di accompagnarmi. Il medico avrebbe dovuto entro due mesi inviare la bozza della relazione. Invece vengo a sapere che l'ha inviate pochi giorni fà e l'udienza è a novembre. Il fatto è che il medico nominato dal tribunale ha scritto nella relazione che non sussiste alcuna malattia ( quando dalle radiografie e dalla risonanza c'è chiaramente indicato il contrario). A detta del mio medico e dall'avvocato il comportamento del medico del tribunale è quantomeno anomalo, visto che doveva depositare la bozza entro 60 giorni. Secondo Lei in questo caso si può chiedere un rinvio e contestare la relazione? Mi pare di avere capito questo, anche se ho parlato solo al telefono col medico e l'avvocato. Vorrei, gentilmente, conoscere la Sua opinione. La ringrazio tanto se vorrà rispondermi Cordiali saluti
[#17]
Spett.le Utente,
la procedura per la cause delle sezioni lavoro e previdenza prevede che il CTU nominato dal Giudice, prima di depositare la propria relazione con le conclusioni, inviii una bozza della relazione peritale alle parti per eventuali osservazioni e chiarimenti, che gli devono pervenire entro 20 giorni, e delle quali deve, se del caso, dare conto nella consulenza tecnica definitiva.
Se quanto sopra non è avvenuto, i legali delle parti possono chiedere termine per presentare osservazioni e/o richiedere chiarimenti al CTU.
Distinti Saluti.
la procedura per la cause delle sezioni lavoro e previdenza prevede che il CTU nominato dal Giudice, prima di depositare la propria relazione con le conclusioni, inviii una bozza della relazione peritale alle parti per eventuali osservazioni e chiarimenti, che gli devono pervenire entro 20 giorni, e delle quali deve, se del caso, dare conto nella consulenza tecnica definitiva.
Se quanto sopra non è avvenuto, i legali delle parti possono chiedere termine per presentare osservazioni e/o richiedere chiarimenti al CTU.
Distinti Saluti.
[#18]
Utente
Grazie per la Sua risposta. Vorrei capire se è prassi comune che il medico nominato dal tribunale invii la bozza della relazione peritale con molto ritardo rispetto ai sessanta giorni (ne sono passati 150). Inoltre, non so se capitano tutte a me, ma il medico in questione ha non solo ignorato la relazione fatta dal medico a cui mi sono rivolto, ma evidentemente anche il referto della RMN e delle varie radiografie in cui viene riscontrata la malattia. Si può in questo caso chiedere al Giudice di verificare se il comportamento del medico in questione è corretto?
Grazie ancora per le Sue risposte sempre chiare e precise.
Cordiali saluti
Grazie ancora per le Sue risposte sempre chiare e precise.
Cordiali saluti
[#20]
Utente
Grazie. Il legale mi ha detto che avrebbe quanto prima contestato (con una nuova relazione medica) la perizia fatta dal CTU, perchè ritiene che vi siano delle incongruenze. Nelle conclusioni diagnostiche risulta che l'assicurato è:
affetto da discopatie cervicali e lombari multiple in soggetto affetto da spondilodiscoartrosi, mentre nella Rmn risulta affetto da ernia discale cervicale oltre a discopatia lombare. Poi nelle conclusioni afferma che l'assicurato non presenta segni riferibili a malattia professionale ma a patologia extra-lavorativa comune.
Mi sbaglio o la discopatia e l'ernia discale sono due cose diverse?
Sentirò quanto prima il mio medico per sapere se come mi ha detto il legale è necessaria un'altra perizia.
Di nuovo grazie e cordiali saluti
affetto da discopatie cervicali e lombari multiple in soggetto affetto da spondilodiscoartrosi, mentre nella Rmn risulta affetto da ernia discale cervicale oltre a discopatia lombare. Poi nelle conclusioni afferma che l'assicurato non presenta segni riferibili a malattia professionale ma a patologia extra-lavorativa comune.
Mi sbaglio o la discopatia e l'ernia discale sono due cose diverse?
Sentirò quanto prima il mio medico per sapere se come mi ha detto il legale è necessaria un'altra perizia.
Di nuovo grazie e cordiali saluti
[#21]
Spett.le Utente,
per la differenza fra ernia discale e discopatia, può leggere quanto riportato dagli specialisti nel Dizionario di Medicitalia:
https://www.medicitalia.it/dizionario-medico/ernia-discale/
https://www.medicitalia.it/dizionario-medico/discopatia/
per la differenza fra ernia discale e discopatia, può leggere quanto riportato dagli specialisti nel Dizionario di Medicitalia:
https://www.medicitalia.it/dizionario-medico/ernia-discale/
https://www.medicitalia.it/dizionario-medico/discopatia/
[#22]
Utente
Buongiorno dott. Mascotti, torno a scriverle dopo alcuni mesi per farle sapere che il giudice ha appena depositato la sentenza, ovviamente a favore dell'Inail.
L'avvocato del patronato mi ha detto telefonicamente che faremo ricorso a gennaio,
Io, a dire la verità non so che fare, anche perchè non posso rischiare di pagare le spese processuali dell'Inail (dopo il danno anche la beffa).
Sono amareggiato e disgustato da questa situazione, dove non si riesce a capire perchè l'Inail e anche il Giudice utilizzino metodi di giudizio differenti da persona a persona.
Ciò che non riesco a capire è il fatto che il medico nominato dal tribunale ha sì, scritto nella relazione medica che sono affetto da patologie della colonna cervicale e lombare ma che queste, nel mio caso, non solo non dipendono da causa lavorativa, ma che non vi è neppure un nesso di casualità con l'attività svolta (ricordo che faccio il camionista da quasi trent'anni).
Il medico a cui mi sono rivolto per la perizia, e gli altri ortopedici che ho consultato prima invece confermano che la possibilità che tali danni siano riconducibili all'attività lavorativa svolta è altamente probabile.
Non so se ricorrendo contro la decisione del Giudice riusciremo a fargli cambiare idea..(non so nemmeno se in fase di ricorso vi sia sempre lo stesso Giudice). Aspetto un suo consiglio per capire se ancora posso fare qualcosa.
Grazie tante per le Sue risposte sempre chiare e utili. Buona sera
L'avvocato del patronato mi ha detto telefonicamente che faremo ricorso a gennaio,
Io, a dire la verità non so che fare, anche perchè non posso rischiare di pagare le spese processuali dell'Inail (dopo il danno anche la beffa).
Sono amareggiato e disgustato da questa situazione, dove non si riesce a capire perchè l'Inail e anche il Giudice utilizzino metodi di giudizio differenti da persona a persona.
Ciò che non riesco a capire è il fatto che il medico nominato dal tribunale ha sì, scritto nella relazione medica che sono affetto da patologie della colonna cervicale e lombare ma che queste, nel mio caso, non solo non dipendono da causa lavorativa, ma che non vi è neppure un nesso di casualità con l'attività svolta (ricordo che faccio il camionista da quasi trent'anni).
Il medico a cui mi sono rivolto per la perizia, e gli altri ortopedici che ho consultato prima invece confermano che la possibilità che tali danni siano riconducibili all'attività lavorativa svolta è altamente probabile.
Non so se ricorrendo contro la decisione del Giudice riusciremo a fargli cambiare idea..(non so nemmeno se in fase di ricorso vi sia sempre lo stesso Giudice). Aspetto un suo consiglio per capire se ancora posso fare qualcosa.
Grazie tante per le Sue risposte sempre chiare e utili. Buona sera
Questo consulto ha ricevuto 22 risposte e 98.3k visite dal 27/06/2011.
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