Un medico inps,adesso mi chiedo qual`e il procedimento
Buongiorno dottore,la ringrazio per la sua attenzione. Le chiedo gentilmente un suo parere.mia nipote a 7 anni e soffre di ipoacusia neurosensiorale bilaterale e lievi disturbi di apprendimenti.il 28 ottobre abbiamo inoltrato domanda di invalidita` e il 9 novembre a fatto la visita asl,poco dopo 10 giorni mia figli a chiesto a l`inps il provvisorio della 104 per poter assistere la bambina alle visite. Il provvisorio gli e stato dato ma gli e stato detto che non puo usufruire dei permessi perche bisogna aspettare il definitivo fra 3 o 4 mesi. Sul provvisorio ce scritto che e stato valutato dall`unanima,non so cosa significa questa parola. Alla visita c`era anche un medico inps,adesso mi chiedo qual`e il procedimento per avere il provvisorio? 3 o 4 mesi sono un po troppi. Dottore se alla mia piccola nipotina spetta qualche provvidenza economica gli verranno riconosciuti anche gli arretrati? A partire da quando?la ringrazio per la sua disponibilita `in attesa porgo cordiali saluti e buone feste.
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Gentile Signora,
come già risposto a precedente analogo consulto di altro Utente, l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che se la Commissione di accertamento non emana il verbale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la certificazione di handicap può provvisoriamente essere effettuata da un medico specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata ed in servizio presso l’ASL che assiste il disabile.
Tale certificazione produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33 (permessi lavorativi), finché non viene emesso il definitivo verbale da parte della Commissione.
Per il caso che Lei descrive può trovare i riferimenti al seguente link:
http://www.handylex.org/schede/permessicertificato.shtml
Inoltre, le provvidenze economiche eventualmente spettanti in invalidità civile vengono calcolate dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Distinti Saluti.
come già risposto a precedente analogo consulto di altro Utente, l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che se la Commissione di accertamento non emana il verbale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la certificazione di handicap può provvisoriamente essere effettuata da un medico specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata ed in servizio presso l’ASL che assiste il disabile.
Tale certificazione produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33 (permessi lavorativi), finché non viene emesso il definitivo verbale da parte della Commissione.
Per il caso che Lei descrive può trovare i riferimenti al seguente link:
http://www.handylex.org/schede/permessicertificato.shtml
Inoltre, le provvidenze economiche eventualmente spettanti in invalidità civile vengono calcolate dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#3]
Spett.le Utente,
per quanto è a mia conoscenza, le norme vigenti sono quelle che ho citato, e di conseguenza i 90 giorni dovrebbero essere conteggiati dalla data di presentazione dell'istanza.
A tal proposito può leggere la nota seguente nel sito INPS:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5941
Nella stessa nota si riporta:
< La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.>
La differenza fra le due fattispecie è il "può" della seconda, che implica una discrezionalità nell'accettare l'attestazione provvisoria dell'INPS, mentre l'attestazione dello specialista ASL non vi è dubbio che debba essere recepita, fino a che il verbale definitivo non viene rilasciato.
Distinti Saluti.
per quanto è a mia conoscenza, le norme vigenti sono quelle che ho citato, e di conseguenza i 90 giorni dovrebbero essere conteggiati dalla data di presentazione dell'istanza.
A tal proposito può leggere la nota seguente nel sito INPS:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5941
Nella stessa nota si riporta:
< La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.>
La differenza fra le due fattispecie è il "può" della seconda, che implica una discrezionalità nell'accettare l'attestazione provvisoria dell'INPS, mentre l'attestazione dello specialista ASL non vi è dubbio che debba essere recepita, fino a che il verbale definitivo non viene rilasciato.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 1.9k visite dal 26/12/2012.
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