Rapporto
Gentili professionisti, ieri ho avuto una discussione con un amico. Le domande sono: il medico di guardia medica è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio? se in guardia medica viene un tizio a farsi medicare e mi dice che ha ammazzato un altro sono obbligato a fare il rapporto ? (lo esporrei a proc penale vero?) ..so che il rapporto non ha esimenti ma facendolo lo farei arrestare..insomma come ci si comporta?.. Ps. so che il referto vale x i liberi prof e in quel caso ho gli esimenti, ma la guardia medica è una struttura pubblica ergo il rapporto è d'obbligo o sbaglio.. Graie x le eventuali risposte !
[#1]
Spett.le Utente,
leggiamo il Codice Penale:
Articolo 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Articolo 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Il comportamento omissivo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, nei riguardi di un un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni/servizio, è comunque punito.
Nella casistica pertanto non fa differenza se il medico, che presta servizio presso un presidio nella continuità assistenziale, in quel momento rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incaricato di pubblico servizio: in entrambi i casi vi è l'obbligo di rapporto.
L'unica fattispecie che esonera il sanitario è quella del reato punibile a querela della persona offesa (ad esempio, le percosse o le lesioni personali dolose con malattia di durata non superiore ai venti giorni).
Distinti Saluti.
leggiamo il Codice Penale:
Articolo 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Articolo 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Il comportamento omissivo del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, nei riguardi di un un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni/servizio, è comunque punito.
Nella casistica pertanto non fa differenza se il medico, che presta servizio presso un presidio nella continuità assistenziale, in quel momento rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incaricato di pubblico servizio: in entrambi i casi vi è l'obbligo di rapporto.
L'unica fattispecie che esonera il sanitario è quella del reato punibile a querela della persona offesa (ad esempio, le percosse o le lesioni personali dolose con malattia di durata non superiore ai venti giorni).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Nel ringraziarla della celere risposta vorrei farle vedere ciò che ho trovato navigando in internet: Esenzione dall'obbligo del referto. "L'obbligo del referto vien meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv), tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale. Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.)".
Quindi in un modo o nell altro un medico è sempre passibile di denuncia, sia che non faccia il rapporto sia x la violazione del segreto professionale! Mi sembra un po contorta la legge e non è chiara! Grazie ancora per una sua ulteriore spiegazione.
Quindi in un modo o nell altro un medico è sempre passibile di denuncia, sia che non faccia il rapporto sia x la violazione del segreto professionale! Mi sembra un po contorta la legge e non è chiara! Grazie ancora per una sua ulteriore spiegazione.
[#3]
Utente
Allego qualche esempio che ho trovato su medicitalia del dott. Corcelli:
-un medico o psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino; non è obbligatoria la denuncia, perchè il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale.
- un medico o psicologo, nell’assistere un paziente in una struttura pubblica, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino, è obbligato sempre a fare il rapporto.
- un medico o uno psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, vengono a sapere che questi è stato violentato sessualmente; in tal caso, il referto va fatto, perché non esporrebbe il paziente a procedimento penale, in quanto vittima di un reato commesso da altra persona.
Ma se l’altra persona che ha commesso il reato e che è eventualmente presente alla visita, minaccia il sanitario o i suoi familiari di un qualsiasi nocumento, il sanitario è esonerato dal fare il referto.
- se il medico o lo psicologo si trovano in quel momento ad operare come pubblico dipendente, anche se minacciato, è sempre obbligato a fare il rapporto.
SONO SEMPRE PIU PERPLESSO...........................
-un medico o psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino; non è obbligatoria la denuncia, perchè il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale.
- un medico o psicologo, nell’assistere un paziente in una struttura pubblica, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino, è obbligato sempre a fare il rapporto.
- un medico o uno psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, vengono a sapere che questi è stato violentato sessualmente; in tal caso, il referto va fatto, perché non esporrebbe il paziente a procedimento penale, in quanto vittima di un reato commesso da altra persona.
Ma se l’altra persona che ha commesso il reato e che è eventualmente presente alla visita, minaccia il sanitario o i suoi familiari di un qualsiasi nocumento, il sanitario è esonerato dal fare il referto.
- se il medico o lo psicologo si trovano in quel momento ad operare come pubblico dipendente, anche se minacciato, è sempre obbligato a fare il rapporto.
SONO SEMPRE PIU PERPLESSO...........................
[#4]
Spett.le Utente,
la figura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è differente dalla figura dell'esercente una professione sanitaria quale libero professionista.
Nel primo caso l'obbligo di rapporto nasce dalla "notizia di reato", mentre nel secondo caso il referto è previsto per "aver prestato la propria assistenza ed opera in caso che presenta le caratteristiche di delitto perseguibile d'ufficio".
Può leggere a tale proposito anche:
https://it.wikipedia.org/wiki/Referto
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/obbligo.pdf
Distinti Saluti.
la figura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è differente dalla figura dell'esercente una professione sanitaria quale libero professionista.
Nel primo caso l'obbligo di rapporto nasce dalla "notizia di reato", mentre nel secondo caso il referto è previsto per "aver prestato la propria assistenza ed opera in caso che presenta le caratteristiche di delitto perseguibile d'ufficio".
Può leggere a tale proposito anche:
https://it.wikipedia.org/wiki/Referto
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/obbligo.pdf
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 6 risposte e 9.1k visite dal 21/05/2013.
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