Valutazione invalidità inail

Buongiorno!
Nel 2001 in seguito ad un incidente stradale riconosciuto come infortunio sul lavoro, ho perso un rene e la milza. Ad una prima valutazione di invalidità, l'INAIL mi ha attribuito un 36% che poi in seguito ad un mio ricorso è stato elevato al 40%.
Nella visita annuale INAIL del 2010, la valutazione del medico è inspiegabilmente cambiata portando l'invalidità ad una valutazione del 26%.
Come è possibile che la valutazione sia stata così ridimensionata di fronte ad una danno che comunque è immutabile?
Esiste una tabella INAIL aggiornata a cui far riferimento?
Ringrazio già per la risposta.

Cordiali saluti.

Teresa Calabrese
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 4.1k 241
Spett.le Utente,

la Tabella INAIL vigente per il Danno Biologico è annessa al D.M.12 luglio 2000:
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/indicedm12072000.htm

Relativamente alla considerazione <un danno che comunque è immutabile> , il Testo Unico INAIL (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) all' rt. 83 stabilisce la disciplina delle revisioni.
L’attività revisionale dell'INAIL ha lo scopo di adeguare il danno (in senso migliorativo o peggiorativo) alla modifica intervenuta nell'evoluzione dello stato di salute dell'infortunato nel corso del tempo.
Entro dieci anni dopo l'infortunio, la visita di revisione può essere disposta da INAIL o richiesta dall'assicurato a seguito di un subentrato aggravamento.
In questo ultimo caso, la domanda di revisione deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza e deve essere corredata da un certificato medico, dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e dalla stessa risulti anche la nuova misura di riduzione del danno bioogico.
Le visite mediche di revisione possono essere effettuate solo alle seguenti scadenze:
- entro i primi quattro anni dalla data di decorrenza della rendita, la prima revisione può essere effettuata dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e sei mesi da quella della costituzione della rendita
- successivamente al quadriennio, sono possibili solo due revisioni, una al settimo anno, una al decimo anno dalla decorrenza della rendita

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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