Valutazione invalidità inail

Buongiorno!
Nel 2001 in seguito ad un incidente stradale riconosciuto come infortunio sul lavoro, ho perso un rene e la milza. Ad una prima valutazione di invalidità, l'INAIL mi ha attribuito un 36% che poi in seguito ad un mio ricorso è stato elevato al 40%.
Nella visita annuale INAIL del 2010, la valutazione del medico è inspiegabilmente cambiata portando l'invalidità ad una valutazione del 26%.
Come è possibile che la valutazione sia stata così ridimensionata di fronte ad una danno che comunque è immutabile?
Esiste una tabella INAIL aggiornata a cui far riferimento?
Ringrazio già per la risposta.

Cordiali saluti.

Teresa Calabrese
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 228 26
Spett.le Utente,

la Tabella INAIL vigente per il Danno Biologico è annessa al D.M.12 luglio 2000:
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/indicedm12072000.htm

Relativamente alla considerazione <un danno che comunque è immutabile> , il Testo Unico INAIL (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) all' rt. 83 stabilisce la disciplina delle revisioni.
L’attività revisionale dell'INAIL ha lo scopo di adeguare il danno (in senso migliorativo o peggiorativo) alla modifica intervenuta nell'evoluzione dello stato di salute dell'infortunato nel corso del tempo.
Entro dieci anni dopo l'infortunio, la visita di revisione può essere disposta da INAIL o richiesta dall'assicurato a seguito di un subentrato aggravamento.
In questo ultimo caso, la domanda di revisione deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza e deve essere corredata da un certificato medico, dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e dalla stessa risulti anche la nuova misura di riduzione del danno bioogico.
Le visite mediche di revisione possono essere effettuate solo alle seguenti scadenze:
- entro i primi quattro anni dalla data di decorrenza della rendita, la prima revisione può essere effettuata dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e sei mesi da quella della costituzione della rendita
- successivamente al quadriennio, sono possibili solo due revisioni, una al settimo anno, una al decimo anno dalla decorrenza della rendita

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]