Invalidità ordinaria e ripresa di attività lavorativa

Buongiorno, vi espongo di seguito alcuni miei dubbi riguardanti mia madre, 59 anni, la quale dal 2015 percepisce l'Assegno Ordinario di Invalidità. Ella ha perduto il lavoro di operaia presso supermercato a tempo indeterminato nel dicembre 2013, da allora non ha più lavorato causa "depressione maggiore grave con disturbo di personalità dipendente a decorso cronico"/"psicosi di tipo depressivo" sopraggiunta a seguito della morte di mio padre; come istruzione ha la terza media e ha sempre fatto il lavoro di operaia o precedentemente, di cameriera ai piani stagionale.
Ha un invalidità civile dell'80% con handicap grave della 104 permanenti.
Nel 2015 li è stato riconosciuto l'AOI, e a gennaio di quest'anno li è stato confermato per altri 3 anni, dopo breve visita e con relazione dello psichiatra, attualmente prende Olanzanpina 5mg x 3 al dì, Tavor 1 cpr prima di dormire e Mutebon Mite 1 cpr.
La relazione verteva sul fatto che ha avuto si dei miglioramenti, ma è ancora sotto terapia, inoltre continua ad avere scarsa cura di sé, problemi del sonno, e la patologia depressiva tende ad acuirsi in relazione ad eventi stressanti.
Volevo chiedervi, in relazione alla patologia di cui è affetta e della mansioni svolte, ritornando a lavoro stagionalmente per 3-4 mesi come cameriera ai piani presso un Hotel, vi è il rischio concreto che possa essere chiamata “a sorpresa” a visita dall’INPS prima della revisione triennale, in quanto ritenuta guarita o comunque in grado di lavorare? So che l'AOI è compatibile con il lavoro ma non mi è chiaro il limite di poter lavorare continuando a percepire l'assegno.
Il declassamento in termini economici sarebbe ritenuto importante comunque da garantirgli l'assegno, oppure ritenete che possa perderlo?
Vi ringrazio se vorrete darmi un Vs. parere in merito.

Cordiali saluti
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,
l'assegno ordinario di invalidità viene erogato all'assicurato INPS che viene considerato "invalido" in quanto presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo. Ne consegue che l'"invalido" ha una capacità lavorativa residua e può proseguire nell'attività lavorativa. La revisione al triennio può essere anticipata nel caso insorgano elementi di dubbio sull'invalidità medesima (sulla base di segnalazioni o "spiate", ma anche nell'ambito dei piani di contrasto al riprovevole fenomeno dei "falsi invalidi", per cui l'INPS effettua controlli a campione anche sull'invalidità civile).

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]