Invalida civile e astensione dal lavoro per maternità

Buon giorno, sono una ragazza/donna di 26 anni iscritta all'albo degli invalidi civili, con un punteggio del 56%. La mia invalidità consiste in una correzione della scoliosi, trattata chirurgicamente con distrattori di harrington! Attualmente lavoro come impiegata in un negozio di elettronica, ovviamente sono stata assunta come categoria protetta!
Adesso, io ed il mio compagno stiamo mettendo in cantiere l'idea di avere un bambino! la domanda è questa:
In caso di gravidanza accertata, la mia astensione dal lavoro da che mese deve partire? quali sono i miei diritti per la tutela mia e quella del bambino?
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra cortese attenzione
Vi porgo cordiali saluti!
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

il congedo di maternità è disciplinato dal D.Lgs 151/01, che prevede in sintesi due fattispecie:

l'astensione obbligatoria
[Art. 16] "Divieto di adibire al lavoro le donne"(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4):
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20 (vedasi di seguito);
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.

[Art.20] "Flessibilita' del congedo di maternita'"(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2):
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

l'astensione anticipata
[Art. 17] Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10):
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. (così modificata dal Dlgs. 23 aprile 2003, n. 115)
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

In sintesi: di norma durante i due mesi precedenti e i tre mesi seguenti il parto è previsto il divieto di prestare attività lavorativa.
In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione.
Un principio simile vige per la lavoratrice madre: in caso di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, deve essere trasferita ad altre mansioni o, se verificata l'impossibilità, interdetta dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.
La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, di cessazione dell'attività dell'azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. In caso contrario il licenziamento è nullo.
Onde evitare elusioni di questa norma viene previsto che in caso di dimissioni volontarie, durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la richiesta di dimissioni della lavoratrice deve essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. Solo dopo la convalida è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
La madre lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto (e l'azienda ha l'obbligo di non farla lavorare) .
Ha inoltre diritto all'astensione nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto (articolo 16, Decreto Legislativo 151/2001).
La Legge 53/2000 (ripresa nel Testo Unico, articolo 20) consente alla lavoratrice la scelta di posticipare l'inizio del congedo di maternità. Questo significa che la lavoratrice può astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e godere di un mese di congedo nel periodo successivo al parto, godendo quindi di quattro mesi di congedo di maternità successivi al parto.
La lavoratrice, tuttavia, per poter fruire di questa forma di flessibilità, deve produrre due certificati: quello del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Questi certificati sono considerati particolarmente rilevanti affinché l'opzione richiesta dalla lavoratrice non arrechi danno alla salute sua e del nascituro.
In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di astensione obbligatoria. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Distinti Saluti.



Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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