Visita patente speciale: permesso di guida provvisorio
Salve.
Nel 2007, in sede di rinnovo della patente speciale, ho dichiarato l'assunzione di psicofarmaci per la cura di uno stato depressivo.
Ogni volta che mi reco alla visita in commissione, mi mandano all'Asl di competenza che si occupa di fare il controllo psichiatrico e di rilasciare un attestato che viene trasmesso alla commissione stessa la quale si pronuncia sull'eventuale rinnovo e sul relativo periodo.
Ma, tra la visita in commissione ed il controllo specialistico della Asl, possono passare anche 1 o 2 mesi, in quanto la visita specialistica si può prenotare soltanto dopo la visita in commissione ed i tempi spesso si dilatano in base alla disponibilità dei medici.
In questo periodo io non ho diritto ad alcun permesso di guida provvisorio fino al pronunciamento finale della commissione o, perlomeno, fino alla visita specialistica della Asl?
Per me è importante perché l'automobile mi serve per lavorare e per tante altre cose visto che nella città in cui vivo non è facile spostarsi con i mezzi. E' mai possibile?
Riflettendo bene, mi chiedo perché lasciare una persona in questa situazione per molto tempo dato che il vero pronunciamento avviene alla fine dell'iter descritto e, quindi, sarebbe più ragionevole interrompere la patente solo dopo il pronunciamento finale della commissione o, almeno, dopo la visita specialistica. Non ho mai capito questa cosa che, a mio parere, è una illogicità.
Potreste cortesemente spiegarmi le ragioni, se esistono, di questa prassi?
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.
Nel 2007, in sede di rinnovo della patente speciale, ho dichiarato l'assunzione di psicofarmaci per la cura di uno stato depressivo.
Ogni volta che mi reco alla visita in commissione, mi mandano all'Asl di competenza che si occupa di fare il controllo psichiatrico e di rilasciare un attestato che viene trasmesso alla commissione stessa la quale si pronuncia sull'eventuale rinnovo e sul relativo periodo.
Ma, tra la visita in commissione ed il controllo specialistico della Asl, possono passare anche 1 o 2 mesi, in quanto la visita specialistica si può prenotare soltanto dopo la visita in commissione ed i tempi spesso si dilatano in base alla disponibilità dei medici.
In questo periodo io non ho diritto ad alcun permesso di guida provvisorio fino al pronunciamento finale della commissione o, perlomeno, fino alla visita specialistica della Asl?
Per me è importante perché l'automobile mi serve per lavorare e per tante altre cose visto che nella città in cui vivo non è facile spostarsi con i mezzi. E' mai possibile?
Riflettendo bene, mi chiedo perché lasciare una persona in questa situazione per molto tempo dato che il vero pronunciamento avviene alla fine dell'iter descritto e, quindi, sarebbe più ragionevole interrompere la patente solo dopo il pronunciamento finale della commissione o, almeno, dopo la visita specialistica. Non ho mai capito questa cosa che, a mio parere, è una illogicità.
Potreste cortesemente spiegarmi le ragioni, se esistono, di questa prassi?
Vi ringrazio.
Cordiali saluti.
[#1]
Gentile utente,
sposto il suo quesito in area specifica dove potrà avere maggiori ragguagli.
Cordiali saluti
sposto il suo quesito in area specifica dove potrà avere maggiori ragguagli.
Cordiali saluti
Dott. Vassilis Martiadis
Psichiatra e Psicoterapeuta
www.psichiatranapoli.it
[#2]
Spett.le Utente,
l’articolo 59, comma 1, della Legge n. 120 del 2010 prevede che gli uffici della motorizzazione civile siano autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale.
La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.
Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186 co. 8, o 187 co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218 comma 2, dello stesso codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2010.
Quanto sopra è riportato nella Circolare Prot. n. 86959-28/08.03 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi Statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Distinti Saluti.
l’articolo 59, comma 1, della Legge n. 120 del 2010 prevede che gli uffici della motorizzazione civile siano autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale.
La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.
Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186 co. 8, o 187 co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;
•quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218 comma 2, dello stesso codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2010.
Quanto sopra è riportato nella Circolare Prot. n. 86959-28/08.03 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi Statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 4.1k visite dal 19/09/2011.
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