infortunio ernia discale
Buonasera, mi chiamo Fabio e ho 38 anni, da lunedì 03 ottobre sono in malattia perché ho avuto un problema durante il lavoro. Mi spiego meglio: sabato 01 durante il lavoro, assistente anziani, nella fase di aiutare un paziente di 100 chili ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto provocandomi una forte fitta lombare e più precisamente nel punto in cui ho subito due interventi per ernia del disco. il problema è questo: il giorno 7 sono stato convocato a visita dall'inps i quali mi hanno detto che il mio problema è da attribuire ad un infortunio e non a malattia e che loro si sarebbero rivalsi con l'INAIL.
Oggi mi trovo obbligato a scrivervi perché è sorto un grave problema. Ieri mattina, sotto consiglio dell'Inail, ho chiesto al mio medico di mettermi in infortunio in quanto, il mio problema non è malattia ma infortunio. Mi sono sentito col datore di lavoro, per spiegarli il tutto, e si è arrabbiato accusandomi che tutto quello che sto facendo è una bufala e, che starei sfruttando lo sforzo del 1° ottobre, per farmi riconoscere del punteggio per darmi una pensione, essendo già un invalido per ernia discale. Inoltre, mi ha detto che mi avrebbe licenziato perché, quando mi ha assunto, non gli avrei detto che avevo subito due interventi per ernia discale. Tutto falso!!! Lo informai subito della mia situazione e lui non si mise problemi. Ora vi chiedo può farlo? Può farmi intimorire in questa maniera, soprattutto, ora che non sto bene? Lui dice che se manco io è costretto a dover pagare non solo me ma, anche un altro! Quindi se non sono idoneo di andarmene. Inoltre, questa mattina mi sono presentato all’Inail per avere informazioni e mi hanno mandato a visita. Sono stato visitato dal dirigente medico 1° livello che mi ha rilasciato un certificato dove mi scrive che l’infermità è cessata e l’infortunato può riprendere il lavoro il giorno 24/10/2011. A voce mi ha spiegato che, essendo già recidivo di ernia discale, loro non mi possono riconoscere il danno ma, mi riconoscono una semplice distrazione lombare dovuta allo sforzo. Inoltre, poiché la RM ha dato esito di peggioramento dell’ernia e, quindi, va rioperata, l’INAIL non risponde a coprire l’intervento ma, devo chiedere malattia. Cosi pure devo fare il 24, se decidessi di non rientrare, mettermi in malattia. Cosa mi può dire a riguardo? E poi, in cosa consiste che L'INAIL mi riconosce e mi risarcisce il fatto come infortunio, ma limitatamente al periodo di temporanea inabilità, cioè di assenza dal lavoro? Che mi pagano i giorni di assenza dal lavoro o mi spetta altro? Sa, rispetto il giudizio dell'Inail ma, non riesco a capire con quale certezza si può dire che io prima o poi, anche senza questo sforzo, avrei dovuto rifare l'intervento? Nel mio caso non si potrebbe parlare di concausa? Comunque la ringrazio anticipatamente della sua risposta che mi potrà dare e mi scusi tanto del mio legittimo sfogo, distinti saluti, Fabio
[#1]
Spett.le Utente,
in primo luogo Le suggerisco di rivolgersi ad un Sindacato per la problematiche con il Suo datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'assicurazione INAIL, è corretto che Le riconoscano l'indennità per inabilità temporanea, che Le viene corrisposta dall'Ente per il 60%, mentre il restante 40% è a carico del datore di lavoro. Per la successiva prosecuzione del periodo di inabilità in ambito infortunistico, dovrebbe opporsi alla decisione dell'INAIL, procedura che richiede l'intervento di un Ente di Patronato.
Stessa cosa per la valutazione degli eventuali postumi permanenti, oltre che per l'accertamento del nesso di causalità nei riguardi dello sforzo del 1 ottobre scorso, con l'eventuale necessità di intervento chirurgico.
Distinti Saluti.
in primo luogo Le suggerisco di rivolgersi ad un Sindacato per la problematiche con il Suo datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'assicurazione INAIL, è corretto che Le riconoscano l'indennità per inabilità temporanea, che Le viene corrisposta dall'Ente per il 60%, mentre il restante 40% è a carico del datore di lavoro. Per la successiva prosecuzione del periodo di inabilità in ambito infortunistico, dovrebbe opporsi alla decisione dell'INAIL, procedura che richiede l'intervento di un Ente di Patronato.
Stessa cosa per la valutazione degli eventuali postumi permanenti, oltre che per l'accertamento del nesso di causalità nei riguardi dello sforzo del 1 ottobre scorso, con l'eventuale necessità di intervento chirurgico.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#3]
Spett.le Utente,
il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto relativamente alla durata della temporanea, che è il Suo caso, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato.
Ancora Distinti Saluti.
il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto relativamente alla durata della temporanea, che è il Suo caso, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato.
Ancora Distinti Saluti.
[#6]
Spett.le Utente,
un lavoratore assicurato INAIL può essere in stato di malattia sia per "postumi non stabilizzati di infortunio" (ed allora il caso è di competenza INAIL), oppure per "malattia comune" (cioè non derivante da infortunio, ed allora il caso è di competenza INPS).
E' importante ed essenziale, ovviamente, che sussista uno stato morboso, evolutivo e ad incidenza funzionale che impedisca al lavoratore di prestare la sua attività specifica, e che sia certificato dal medico curante.
La materia è disciplinata dalla convenzione INAIL-INPS (vedasi Circolare INAIL n. 38 del 10 luglio 2009. Oggetto: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza).
Consulti il Patronato anche per tale aspetto.
Distinti Saluti.
un lavoratore assicurato INAIL può essere in stato di malattia sia per "postumi non stabilizzati di infortunio" (ed allora il caso è di competenza INAIL), oppure per "malattia comune" (cioè non derivante da infortunio, ed allora il caso è di competenza INPS).
E' importante ed essenziale, ovviamente, che sussista uno stato morboso, evolutivo e ad incidenza funzionale che impedisca al lavoratore di prestare la sua attività specifica, e che sia certificato dal medico curante.
La materia è disciplinata dalla convenzione INAIL-INPS (vedasi Circolare INAIL n. 38 del 10 luglio 2009. Oggetto: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza).
Consulti il Patronato anche per tale aspetto.
Distinti Saluti.
[#8]
Utente
Buonasera Dr. Mascotti, la informo che mi sono recato dal Patronato Anmil i quali mi hanno preso la documentazione in mio possesso. mi hanno detto che, se il 24 non posso rientrare a lavoro, di proseguire con l'infortunio e non con malattia come detto dal medico legale dell'Inail. Inoltre mi hanno preparato la certificazione per richiedere la malattia professionale, Voi cosa ne pensate? grazie Fabio
[#9]
Spett.le Utente,
Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.) e perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.
Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico,sanitario e riabilitativo.
In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche.
Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.
In Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto che prevede:
1. malattie professionali tabellate;
2. malattie professionali extratabellari.
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE
Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.
MALATTIE PROFESSIONALI EXTRATABELLARI
Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.
In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.
Per quanto riguarda le ernie discali, le Tabelle INAIL (NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3
DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965) prevedono:
22) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)
Attività:
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi
svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci.
Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione: 1 anno
Nel Suo caso, è importantissimo che Lei documenti che la Sua mansione specifica comportava, e comporta tuttora, la movimentazione manuale di carichi (persone) svolta in assenza di ausili efficaci (sollevatori).
Distinti Saluti.
Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.) e perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.
Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico,sanitario e riabilitativo.
In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche.
Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.
In Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto che prevede:
1. malattie professionali tabellate;
2. malattie professionali extratabellari.
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE
Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.
MALATTIE PROFESSIONALI EXTRATABELLARI
Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.
In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.
Per quanto riguarda le ernie discali, le Tabelle INAIL (NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3
DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965) prevedono:
22) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)
Attività:
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi
svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci.
Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione: 1 anno
Nel Suo caso, è importantissimo che Lei documenti che la Sua mansione specifica comportava, e comporta tuttora, la movimentazione manuale di carichi (persone) svolta in assenza di ausili efficaci (sollevatori).
Distinti Saluti.
[#11]
Utente
Gentilissimo DR. Mascotti, due giorni fà le ho scritto che il Patronato mi ha consigliato di fare la richiesta per malattia professionale ma, mi sono sentito un poco scettico. Tuttavia, mi sono fatto un quadro della mia situazione lavorativa che, tutto sommato, mi ha portato ad avere più ottimismo nel riconoscimento della malattia professionale, almeno credo. Mi spiego meglio: nel 02/1996 prestavo servizio di leva, come Aiutante di Sanità militare presso l’ospedale militare di Cagliari, nell’adempimento dei miei compiti e più precisamente nel sollevare una barella e nella fase di caricamento nell’ambulanza di un paziente, ho avvertito un violento dolore lombare, con successiva irradiazione all’arto inferiore DX…Nel 10/1997 ho eseguito intervento chirurgico; Interlaminectomia L4-L5 + ampia foraminotomia posteriore. Dal 06/2002 al 05/2005 Titolare di esercizio di punto vendita prodotti surgelati: attività svolta solamente da me dove ricevevo la merce in cartoni, la caricavo nei banchi frigo e ne praticavo la vendita diretta al pubblico. E’ evidente che tale attività comportava movimentazione manuale di carichi, sforzi, sollevamento, flessione o torsione del tronco, eseguiti con continuità durante tutto l’orario di esercizio e non. Inoltre, in questa attività si è sottoposti ad un clima sfavorevole soprattutto il freddo eccessivo. Dal 06/2005 al 07/2007 lavoratore dipendente fulltime indeterminato, assunto come categorie protette per invalidità al 46%, presso un supermercato alimentare dove svolgevo la mansione di commesso con compiti di responsabile reparto surgelati e cassiere. Per questo lavoro subì l’accertamento medico collegiale legge 68/99 dove, sulla base della visita sanitaria effettuata si certifico che: La capacità lavorativa del soggetto(D.M. Sanità 5/2/92) è: Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali.
In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell’individuazione delle mansioni e dell’ambiente di lavoro si dovranno osservare le seguenti indicazioni:
1. Autonomo nell’accedere a qualsiasi posto di lavoro: SI
2. Può sostenere un lavoro a tempo pieno: in parte
3. Può stare in piedi per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
4. Può stare seduto per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
5. Può movimentare(sollevare, spingere, tirare…)carichi: NO
6. Può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano: gli arti superiori SI; gli arti inferiori IN PARTE
7. Può essere esposto a clima sfavorevole(caldo-freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura: NO
8. Può usare le mani e le braccia in lavori che richiedono precisione: SI
9. Può usare macchine con comando a pedale anche coordinato con gli arti superiori: IN PARTE
10. Può effettuare lavori in quota: NO
11. Può scale a pioli: NO
12. Può guidare autoveicoli: IN PARTE
13. può usare macchine semoventi(carrelli,…): No
14. può usare macchine dotate di utensili: SI, ecc…
In riferimento a questo verbale posso solo dire che non si è tenuto assolutamente conto: svolgevo un lavoro a tempo pieno, addirittura 10 ore giornaliere; stavo tutto il tempo lavorativo sempre in piedi per esempio, quando stavo alla cassa facevo anche 3 ore consecutive senza l’ausilio dello sgabello, tassativamente proibito dal datore di lavoro; sollevavo cartoni di merce alimentari e non manualmente, soprattutto prodotti surgelati; spingevo le pedane, che arrivavano, di prodotti surgelati, sistemandoli nelle celle e nei vari banchi frigo; caricavo gli scafali dei prodotti alimentari e non; occupandomi del settore surgelati ero continuamente esposto a clima sfavorevole (caldo-freddo eccessivi e continuativi, celle a banchi frigo e, variazioni ripetute della temperatura dal reparto freddo all’esercizio di vendita, esempio sistemazione scafali e cassa; infine, usavo il transpallet manuale per trasportare i carichi di merce.
Anche per questo lavoro se ne può dedurre che mi sono sottoposto a continui sollecitamenti dorso-lombari sforzando, sollevando, flettendo e cosi via…
Nel 05/2007 mi sono sottoposto ad intervento per Stabilizzazione interspinosa L4-L5 (con tecnica Wallis)…
Dal 06/2008 ad oggi, lavoratore dipendente part-time indeterminato presso struttura per anziani. Il mio ruolo è quello di fornire assistenza a persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, dando loro una assistenza specifica necessaria sia nella mansioni quotidiane che in situazioni di emergenza. Assistenza alla persona anche non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane o di igiene personale e curare la pulizia e l’igiene ambientale. Inoltre, al di fuori della mia mansione di Osa svolgo attività di giardinaggio nel giardino ed orto presente nella struttura. L’attività la svolgo a mano o con l’ausilio di attrezzature meccaniche: zappare, estirpare le erbacce a mano ma, principalmente con un decespugliatore, annaffiare e trattare le piante con anticrittogamici per proteggerle da malattie ed insetti.
Anche in questo lavoro mi trovo a svolgere movimentazioni ed assistenza dei pazienti con gesti ripetitivi e posture incongrue per esempio sollevando manualmente il paziente, spostandolo nel letto per lavarlo o sistemarlo…
Dal 08/2008 al 08/2011 assistenza domiciliare in paziente SLA con mansione di sollevamento del paziente, di circa 80 kg, dal letto alla carrozzina e viceversa.
Il 01/10/2011 nella fase di aiutare un paziente, di circa 100 kg, ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto provocandomi una forte fitta lombare. Il dolore è stato talmente acuto che mi sono appoggiato al letto per non cadere a letto. Ho effettuato una RM lombare che dice: “ Regolare allineamento dei metameri lombari con appiattimento della regolare lordosi. Emisacralizzazione DX di L5. Condizione di stenosi di tipo misto dei diametri ossei del canale vertebrale sostenuta da brevità congenita dei peduncoli ed accentuata nel tratto distale da discreti fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari; particolarmente ridotti i diametri canalari a livello L3-L4 ed L4-L5. Esiti di emilaminectomia DX di L4 e di stabilizzazione delle interapofisarie con vite metallica in L4-L5. In L4-L5 è presente piccola focalità erniaria contenuta mediana che si impegna in parte in entrambi i forami neurali, determina deformazione del profilo anteriore del sacco durale e modesta impronta sulla porzione ascellare delle radici L5 bilateralmente. In L3-L4 è presente altra piccola focalità erniaria foraminale sinistra. Segni di spondilosi dorsale inferiore. Regolari i rapporti disco-somatici nei restanti livelli esaminati.
Non alterazioni morfostrutturali né di segnale di cono ed epicono midollare.”
Attualmente sono in infortunio ma, l’INAIL, mi riconosce la distorsione lombare per il periodo di assenza dal lavoro, però non mi potrà riconoscere nulla in futuro in quanto paziente con recidive di ernia discale.
Mi sono messo in mano ad un Patronato il quale intende fare ricorso e tenterà di chiedere la malattia professionale in quanto, da come si può dedurre dalle esperienze lavorative, sono stato posto in condizioni di rischio con lavori di magazzinaggio in supermercati e lavoro come personale ausiliario-infermieristico con continue movimentazioni e assistenza dei pazienti.
Grato se mi potrà dare una sua risposta in merito, le porgo distinti saluti, Fabio
In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell’individuazione delle mansioni e dell’ambiente di lavoro si dovranno osservare le seguenti indicazioni:
1. Autonomo nell’accedere a qualsiasi posto di lavoro: SI
2. Può sostenere un lavoro a tempo pieno: in parte
3. Può stare in piedi per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
4. Può stare seduto per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
5. Può movimentare(sollevare, spingere, tirare…)carichi: NO
6. Può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano: gli arti superiori SI; gli arti inferiori IN PARTE
7. Può essere esposto a clima sfavorevole(caldo-freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura: NO
8. Può usare le mani e le braccia in lavori che richiedono precisione: SI
9. Può usare macchine con comando a pedale anche coordinato con gli arti superiori: IN PARTE
10. Può effettuare lavori in quota: NO
11. Può scale a pioli: NO
12. Può guidare autoveicoli: IN PARTE
13. può usare macchine semoventi(carrelli,…): No
14. può usare macchine dotate di utensili: SI, ecc…
In riferimento a questo verbale posso solo dire che non si è tenuto assolutamente conto: svolgevo un lavoro a tempo pieno, addirittura 10 ore giornaliere; stavo tutto il tempo lavorativo sempre in piedi per esempio, quando stavo alla cassa facevo anche 3 ore consecutive senza l’ausilio dello sgabello, tassativamente proibito dal datore di lavoro; sollevavo cartoni di merce alimentari e non manualmente, soprattutto prodotti surgelati; spingevo le pedane, che arrivavano, di prodotti surgelati, sistemandoli nelle celle e nei vari banchi frigo; caricavo gli scafali dei prodotti alimentari e non; occupandomi del settore surgelati ero continuamente esposto a clima sfavorevole (caldo-freddo eccessivi e continuativi, celle a banchi frigo e, variazioni ripetute della temperatura dal reparto freddo all’esercizio di vendita, esempio sistemazione scafali e cassa; infine, usavo il transpallet manuale per trasportare i carichi di merce.
Anche per questo lavoro se ne può dedurre che mi sono sottoposto a continui sollecitamenti dorso-lombari sforzando, sollevando, flettendo e cosi via…
Nel 05/2007 mi sono sottoposto ad intervento per Stabilizzazione interspinosa L4-L5 (con tecnica Wallis)…
Dal 06/2008 ad oggi, lavoratore dipendente part-time indeterminato presso struttura per anziani. Il mio ruolo è quello di fornire assistenza a persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, dando loro una assistenza specifica necessaria sia nella mansioni quotidiane che in situazioni di emergenza. Assistenza alla persona anche non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane o di igiene personale e curare la pulizia e l’igiene ambientale. Inoltre, al di fuori della mia mansione di Osa svolgo attività di giardinaggio nel giardino ed orto presente nella struttura. L’attività la svolgo a mano o con l’ausilio di attrezzature meccaniche: zappare, estirpare le erbacce a mano ma, principalmente con un decespugliatore, annaffiare e trattare le piante con anticrittogamici per proteggerle da malattie ed insetti.
Anche in questo lavoro mi trovo a svolgere movimentazioni ed assistenza dei pazienti con gesti ripetitivi e posture incongrue per esempio sollevando manualmente il paziente, spostandolo nel letto per lavarlo o sistemarlo…
Dal 08/2008 al 08/2011 assistenza domiciliare in paziente SLA con mansione di sollevamento del paziente, di circa 80 kg, dal letto alla carrozzina e viceversa.
Il 01/10/2011 nella fase di aiutare un paziente, di circa 100 kg, ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto provocandomi una forte fitta lombare. Il dolore è stato talmente acuto che mi sono appoggiato al letto per non cadere a letto. Ho effettuato una RM lombare che dice: “ Regolare allineamento dei metameri lombari con appiattimento della regolare lordosi. Emisacralizzazione DX di L5. Condizione di stenosi di tipo misto dei diametri ossei del canale vertebrale sostenuta da brevità congenita dei peduncoli ed accentuata nel tratto distale da discreti fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari; particolarmente ridotti i diametri canalari a livello L3-L4 ed L4-L5. Esiti di emilaminectomia DX di L4 e di stabilizzazione delle interapofisarie con vite metallica in L4-L5. In L4-L5 è presente piccola focalità erniaria contenuta mediana che si impegna in parte in entrambi i forami neurali, determina deformazione del profilo anteriore del sacco durale e modesta impronta sulla porzione ascellare delle radici L5 bilateralmente. In L3-L4 è presente altra piccola focalità erniaria foraminale sinistra. Segni di spondilosi dorsale inferiore. Regolari i rapporti disco-somatici nei restanti livelli esaminati.
Non alterazioni morfostrutturali né di segnale di cono ed epicono midollare.”
Attualmente sono in infortunio ma, l’INAIL, mi riconosce la distorsione lombare per il periodo di assenza dal lavoro, però non mi potrà riconoscere nulla in futuro in quanto paziente con recidive di ernia discale.
Mi sono messo in mano ad un Patronato il quale intende fare ricorso e tenterà di chiedere la malattia professionale in quanto, da come si può dedurre dalle esperienze lavorative, sono stato posto in condizioni di rischio con lavori di magazzinaggio in supermercati e lavoro come personale ausiliario-infermieristico con continue movimentazioni e assistenza dei pazienti.
Grato se mi potrà dare una sua risposta in merito, le porgo distinti saluti, Fabio
[#12]
Spett.le Utente,
a mio parere l'INAIL potrebbe riconoscerLe la malattia professionale per le "focalità erniarie" in L3-L4 ed L4-L5.
Il periodo lavorativo da considerare è quello in cui Lei ha svolto attività di ausiliario addetto ai servizi alla persona: se ha effettuato sorveglianza sanitaria (dovrebbe essere obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08) si procuri le copie delle cartelle sanitarie e di rischio, oltre che dei certificati di idoneità alla mansione, e del documento di valutazione dei rischi.
Distinti Saluti.
a mio parere l'INAIL potrebbe riconoscerLe la malattia professionale per le "focalità erniarie" in L3-L4 ed L4-L5.
Il periodo lavorativo da considerare è quello in cui Lei ha svolto attività di ausiliario addetto ai servizi alla persona: se ha effettuato sorveglianza sanitaria (dovrebbe essere obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08) si procuri le copie delle cartelle sanitarie e di rischio, oltre che dei certificati di idoneità alla mansione, e del documento di valutazione dei rischi.
Distinti Saluti.
[#17]
Spett.le Utente,
si tiene conto delle attività svolte con assicurazione INAIL; ma nel Suo caso l'unica attività per cui la malattia potrebbe rientrare fra quelle tabellate è l'ultima che Lei ha svolto (assistente anziani).
Distinti Saluti.
si tiene conto delle attività svolte con assicurazione INAIL; ma nel Suo caso l'unica attività per cui la malattia potrebbe rientrare fra quelle tabellate è l'ultima che Lei ha svolto (assistente anziani).
Distinti Saluti.
[#19]
Ma non sono tabellate, quindi l'onere della prova è a carico dell'assicurato (e non credo Lei sia in grado di provarlo, considerato che non ha nemmeno effettuato sorveglianza sanitaria). Non va trascurato che vi sono delle preesistenze, che possono escludere il nesso causale.
In conclusione, le probabilità di un riconoscimento sono molto scarse.
In conclusione, le probabilità di un riconoscimento sono molto scarse.
[#21]
Utente
Gentilissimo Dr. Mascotti, in riferimento alla mia problematica le vorrei chiedere un suo parere: nella RM che ho fatto il 07/10/2011 in L3-L4 è presente altra piccola focalità erniaria foraminale sinistra. Le voglio chiedere, visto che in tutte le precedenti RM non viene mai menzionata la presenza di quest'ernia, potrebbe essersi manifestata con lo sforzo del 01/10/2011 o comunque non prima del 2007 ? Grato della Vostra risposta porgo distinti saluti
[#24]
Utente
Gentilissimo Dott. Mascotti, in riferimento all'infortunio dell'01/10/2011, le comunico le ultime novità. L'INAIL mi ha corrisposto una liquidazione a titolo d'indennità per inabilità temporanea assoluta ma, non mi è stata riscontrata menomazione, in quanto soggetto già con patologia discale preesistente. A tal proposito ho fatto ricorso tramite il patronato Anmil di Cagliari ma, lo stesso medico legale del patronato si è opposto al ricorso in quanto concorde alla decisione dell'INAIL ma, più indirizzato nella malattia professionale. Ho avuto modo di consultare il legale dello stesso patronato che mi ha suggerito di fare una perizia ortopedica esterna per valutare il grado di aggravamento che potrebbe aver provvocato lo sforzo. Lei cosa mi suggerisce? Devo dar retta al medico legale o all'avvocato? Inoltre, le volevo dire che Venerdì 18, dopo che sono rientrato a lavoro il 01/11, mi ha licenziato per riduzione di personale, per iscritto ma, a voce perché non ero più in grado a svolgere quella mansione
[#25]
Spett.le Utente,
relativamente alla possibilità di ricorso per il mancato riconoscimento del danno da infortunio lavorativo, la valutazione delle preesistenze extra-lavorative concorrenti (nel Suo caso si tratta di ernie discali cervicali accertate prima dell'infortunio, e di ulteriore ernia successivamente ad esso) viene effettuata con la cosiddetta "Formula di Gabrielli", che in sintesi attribuisce all'infortunio la sola quota di invalidità che essso ha provocato, nel seguente modo:
Formula di Gabrielli: [X-Y] /X
dove
•X è il grado di attitudine al lavoro preesistente (cioè 100% meno la percentuale della preesistenza)
•Y è il grado di attitudine al lavoro residuata dopo l'infortunio (cioé la differenza fra la percentuale precedentemente ottenuta e la percentuale residuata dopo l'infortunio)
Ad esempio se:
preesistenza extralavorativa: 15%
danno biologico da infortunio sul lavoro: 5%
Dalla formula si ottiene:
[(100-15)-(100-15-5)] : (100-15) = [85 - 80] : 85 = 0,0588 (approssimato a 0,6) = 6 %
Può consultare in merito il seguente link:
http://medicinasociale.siracusae.it/inail-valutazione-preesistenze/
Non posso sapere a quali conclusioni il Collega medico-legale dell'ANMIL sia arrivato, ma la valutazione ortopedica averebbe appunto il significato di stabilire una base per l'applicazione della Gabrielli, come da Testo Unico, e quindi potrebbe avere una utilità, ove naturalmente la percentuale che ne risulta raggiungesse la soglia indennizzabile (6%).
Per quanto riguarda l'aspetto del riconoscimento INAIL della malattia professionale, si accerti dal Collega dell'ANMIL della ascrivibilità del Suo caso a "presunzione legale di origine" in quanto, come già Le avevo detto, con l'onere della prova a Suo carico il riconoscimento è problematico.
Ancora Distinti Saluti.
relativamente alla possibilità di ricorso per il mancato riconoscimento del danno da infortunio lavorativo, la valutazione delle preesistenze extra-lavorative concorrenti (nel Suo caso si tratta di ernie discali cervicali accertate prima dell'infortunio, e di ulteriore ernia successivamente ad esso) viene effettuata con la cosiddetta "Formula di Gabrielli", che in sintesi attribuisce all'infortunio la sola quota di invalidità che essso ha provocato, nel seguente modo:
Formula di Gabrielli: [X-Y] /X
dove
•X è il grado di attitudine al lavoro preesistente (cioè 100% meno la percentuale della preesistenza)
•Y è il grado di attitudine al lavoro residuata dopo l'infortunio (cioé la differenza fra la percentuale precedentemente ottenuta e la percentuale residuata dopo l'infortunio)
Ad esempio se:
preesistenza extralavorativa: 15%
danno biologico da infortunio sul lavoro: 5%
Dalla formula si ottiene:
[(100-15)-(100-15-5)] : (100-15) = [85 - 80] : 85 = 0,0588 (approssimato a 0,6) = 6 %
Può consultare in merito il seguente link:
http://medicinasociale.siracusae.it/inail-valutazione-preesistenze/
Non posso sapere a quali conclusioni il Collega medico-legale dell'ANMIL sia arrivato, ma la valutazione ortopedica averebbe appunto il significato di stabilire una base per l'applicazione della Gabrielli, come da Testo Unico, e quindi potrebbe avere una utilità, ove naturalmente la percentuale che ne risulta raggiungesse la soglia indennizzabile (6%).
Per quanto riguarda l'aspetto del riconoscimento INAIL della malattia professionale, si accerti dal Collega dell'ANMIL della ascrivibilità del Suo caso a "presunzione legale di origine" in quanto, come già Le avevo detto, con l'onere della prova a Suo carico il riconoscimento è problematico.
Ancora Distinti Saluti.
[#27]
Utente
Buongiorno Dott. Mascotti, a distanza di alcuni mesi ricompaio per darle nuove notizie. Il 16.02.2012 sono stato sottoposto ad nuovo intervento chirurgico per: discopatia instabile L4-L5 con secondaria radicolopatia dinamica in esiti di emilaminectomia e fissazione interspinosa. Hanno eseguito una rimozione interspinosa, stabilizzazione trans peduncolare. Il 20 mi hanno dimesso e allo stato attuale sto bene, non sento più dolore al nervo sciatico e non zoppico più. Ho chiesto al professore, che mi ha operato, se ha notato qualcosa di particolare nella vecchia protesi e mi ha detto che era spostata e che, probabilmente, è da collegarsi all’infortunio del 01 ottobre 2011. Tuttavia, non è facile dimostrarlo, proprio perché recidivo.
Prima dell’intervento, ho presentato, al medico legale del patronato che mi segue il ricorso dell’infortunio, certificato ortopedico che dichiarava la necessità di nuovo intervento chirurgico. Con questa dichiarazione il medico legale ha detto che la situazione potrebbe cambiare in quanto è certo il ricorso ad intervento chirurgico e potrebbe essere positivo per il riconoscimento del’infortunio ma, soprattutto per il riconoscimento della malattia professionale. Lei cosa ne pensa?
Riuscirò a spuntarla? E se si che punteggio potrebbero riconoscermi? Grazie anticipatamente, Fabio
Prima dell’intervento, ho presentato, al medico legale del patronato che mi segue il ricorso dell’infortunio, certificato ortopedico che dichiarava la necessità di nuovo intervento chirurgico. Con questa dichiarazione il medico legale ha detto che la situazione potrebbe cambiare in quanto è certo il ricorso ad intervento chirurgico e potrebbe essere positivo per il riconoscimento del’infortunio ma, soprattutto per il riconoscimento della malattia professionale. Lei cosa ne pensa?
Riuscirò a spuntarla? E se si che punteggio potrebbero riconoscermi? Grazie anticipatamente, Fabio
[#28]
Spett.le Utente,
in materia di ricorsi giudiziali non è facile prevedere quale sarà l'esito della causa, senza studiarla a fondo; è comunque opportuno, se esiste documentazione sanitaria probante a favore dell'origine lavorativa di una patologia, come infortunio e malattia professionale, che tale documentazione (scritta e non riferita) venga allegata agli atti.
Potrei ipotizzare una percentuale di danno biologico, ma non sarebbe serio nei riguardi della metodologia medico-legale, né nei Suoi confronti.
Considerato che c'è un perito che segue il Suo ricorso, sarà lui certamente in grado di fornirLe gli opportuni chiarimenti ed a prepararLa in vista della CTU, che senz'altro sarà disposta dal Giudice.
Distinti Saluti.
in materia di ricorsi giudiziali non è facile prevedere quale sarà l'esito della causa, senza studiarla a fondo; è comunque opportuno, se esiste documentazione sanitaria probante a favore dell'origine lavorativa di una patologia, come infortunio e malattia professionale, che tale documentazione (scritta e non riferita) venga allegata agli atti.
Potrei ipotizzare una percentuale di danno biologico, ma non sarebbe serio nei riguardi della metodologia medico-legale, né nei Suoi confronti.
Considerato che c'è un perito che segue il Suo ricorso, sarà lui certamente in grado di fornirLe gli opportuni chiarimenti ed a prepararLa in vista della CTU, che senz'altro sarà disposta dal Giudice.
Distinti Saluti.
[#30]
Utente
DR. Mascotti, le volevo chiedere un'altra cosa. Devo presentarmi a visita per la malattia professionale e c'è scritto che devo portare tutta la documentazione in mio possesso. Ho intenzione di portare anche una cosa che mi sono preparato e che le copio. Mi potrebbe dire se posso consegnarlo o non ha senso? Grazie
SCHEDA RIPIEGOLATIVA MANSIONI ATTIVITA’ SVOLTE dal (1996-2011)
Ho fatto un quadro della mia situazione lavorativa che può essere più chiara nel riconoscimento della malattia professionale, almeno credo. Mi spiego meglio: nel 02/1996 prestavo servizio di leva, come Aiutante di Sanità militare presso l’ospedale militare di Cagliari, nell’adempimento dei miei compiti e più precisamente nel sollevare una barella e nella fase di caricamento nell’ambulanza di un paziente, ho avvertito un violento dolore lombare, con successiva irradiazione all’arto inferiore DX…Nel 10/1997 ho eseguito intervento chirurgico; Interlaminectomia L4-L5 + ampia foraminotomia posteriore. Dal 06/2002 al 05/2005 Titolare di esercizio di punto vendita prodotti surgelati: attività svolta solamente da me dove ricevevo la merce in cartoni, la caricavo nei banchi frigo e ne praticavo la vendita diretta al pubblico. E’ evidente che tale attività comportava movimentazione manuale di carichi, sforzi, sollevamento, flessione o torsione del tronco, eseguiti con continuità durante tutto l’orario di esercizio e chiusura. Inoltre, in questa attività si è sottoposti ad un clima sfavorevole soprattutto il freddo eccessivo. Dal 06/2005 al 07/2007 lavoratore dipendente fulltime indeterminato, assunto come categorie protette per invalidità al 46%, presso un supermercato alimentare dove svolgevo la mansione di commesso con compiti di responsabile reparto surgelati e cassiere. Per questo lavoro subì l’accertamento medico collegiale legge 68/99 dove, sulla base della visita sanitaria effettuata si certifico che: La capacità lavorativa del soggetto(D.M. Sanità 5/2/92) è: Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali.
In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell’individuazione delle mansioni e dell’ambiente di lavoro si dovranno osservare le seguenti indicazioni:
1. Autonomo nell’accedere a qualsiasi posto di lavoro: SI
2. Può sostenere un lavoro a tempo pieno: IN PARTE
3. Può stare in piedi per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
4. Può stare seduto per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
5. Può movimentare(sollevare, spingere, tirare…)carichi: NO
6. Può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano: gli arti superiori SI; gli arti inferiori IN PARTE
7. Può essere esposto a clima sfavorevole(caldo-freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura: NO
8. Può usare le mani e le braccia in lavori che richiedono precisione: SI
9. Può usare macchine con comando a pedale anche coordinato con gli arti superiori: IN PARTE
10. Può effettuare lavori in quota: NO
11. Può scale a pioli: NO
12. Può guidare autoveicoli: IN PARTE
13. può usare macchine semoventi(carrelli,…): No
14. può usare macchine dotate di utensili: SI, ecc…
In riferimento a questo verbale posso solo dire che non si è tenuto assolutamente conto: svolgevo un lavoro a tempo pieno, addirittura 10 ore giornaliere; stavo tutto il tempo lavorativo sempre in piedi per esempio, quando stavo alla cassa facevo anche 3 ore consecutive senza l’ausilio dello sgabello, tassativamente proibito dal datore di lavoro; sollevavo cartoni di merce alimentari e non manualmente, soprattutto prodotti surgelati; spingevo le pedane, che arrivavano, di prodotti surgelati, sistemandoli nelle celle e nei vari banchi frigo; caricavo gli scafali dei prodotti alimentari e non alimentari; occupandomi del settore surgelati ero continuamente esposto a clima sfavorevole (caldo-freddo eccessivi e continuativi, celle a banchi frigo e, variazioni ripetute della temperatura dal reparto freddo all’esercizio di vendita, esempio sistemazione scafali e cassa; infine, usavo il transpallet manuale per trasportare i carichi di merce.
Anche per questo lavoro se ne può dedurre che mi sono sottoposto a continui sollecitamenti dorso-lombari sforzando, sollevando, flettendo e cosi via…
Nel 05/2007 mi sono sottoposto ad intervento per Stabilizzazione interspinosa L4-L5 (con tecnica Wallis)…
Dal 06/2008 al 11/2011, lavoratore dipendente part-time indeterminato presso struttura per anziani. Il mio ruolo era quello di fornire assistenza a persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, dando loro una assistenza specifica necessaria sia nella mansioni quotidiane che in situazioni di emergenza. Assistenza alla persona anche non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane o di igiene personale e curare la pulizia e l’igiene ambientale. Inoltre, al di fuori della mia mansione di Osa svolgevo attività di giardinaggio nel giardino ed orto presente nella struttura. L’attività la svolgevo a mano o con l’ausilio di attrezzature meccaniche: zappare, estirpare le erbacce a mano ma, principalmente con un decespugliatore, annaffiare e trattare le piante con anticrittogamici per proteggerle da malattie ed insetti.
Anche in questo lavoro mi trovavo a svolgere movimentazioni ed assistenza dei pazienti con gesti ripetitivi e posture incongrue per esempio sollevando manualmente il paziente, spostandolo nel letto per lavarlo o sistemarlo…
Dal 08/2008 al 08/2011 assistenza domiciliare in paziente SLA con mansione di sollevamento del paziente, di circa 80 kg, dal letto alla carrozzina e viceversa.
Il 01/10/2011 nella fase di aiutare un paziente, di circa 100 kg, ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto provocandomi una forte fitta lombare. Il dolore è stato talmente acuto che mi sono appoggiato al letto per non cadere a terra. Ho effettuato una RM lombare che dice: “ Regolare allineamento dei metameri lombari con appiattimento della regolare lordosi. Emisacralizzazione DX di L5. Condizione di stenosi di tipo misto dei diametri ossei del canale vertebrale sostenuta da brevità congenita dei peduncoli ed accentuata nel tratto distale da discreti fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari; particolarmente ridotti i diametri canalari a livello L3-L4 ed L4-L5. Esiti di emilaminectomia DX di L4 e di stabilizzazione delle interapofisarie con vite metallica in L4-L5. In L4-L5 è presente piccola focalità erniaria contenuta mediana che si impegna in parte in entrambi i forami neurali, determina deformazione del profilo anteriore del sacco durale e modesta impronta sulla porzione ascellare delle radici L5 bilateralmente. In L3-L4 è presente altra piccola focalità erniaria foraminale sinistra. Segni di spondilosi dorsale inferiore. Regolari i rapporti disco-somatici nei restanti livelli esaminati.
Non alterazioni morfostrutturali né di segnale di cono ed epicono midollare.
La lombalgia e la lombo sciatalgia sono peggiorati sempre più che il 16.02.2012 sono stato a Rimozione sistema interspinoso, stabilizzazione trans peduncolare.
SCHEDA RIPIEGOLATIVA MANSIONI ATTIVITA’ SVOLTE dal (1996-2011)
Ho fatto un quadro della mia situazione lavorativa che può essere più chiara nel riconoscimento della malattia professionale, almeno credo. Mi spiego meglio: nel 02/1996 prestavo servizio di leva, come Aiutante di Sanità militare presso l’ospedale militare di Cagliari, nell’adempimento dei miei compiti e più precisamente nel sollevare una barella e nella fase di caricamento nell’ambulanza di un paziente, ho avvertito un violento dolore lombare, con successiva irradiazione all’arto inferiore DX…Nel 10/1997 ho eseguito intervento chirurgico; Interlaminectomia L4-L5 + ampia foraminotomia posteriore. Dal 06/2002 al 05/2005 Titolare di esercizio di punto vendita prodotti surgelati: attività svolta solamente da me dove ricevevo la merce in cartoni, la caricavo nei banchi frigo e ne praticavo la vendita diretta al pubblico. E’ evidente che tale attività comportava movimentazione manuale di carichi, sforzi, sollevamento, flessione o torsione del tronco, eseguiti con continuità durante tutto l’orario di esercizio e chiusura. Inoltre, in questa attività si è sottoposti ad un clima sfavorevole soprattutto il freddo eccessivo. Dal 06/2005 al 07/2007 lavoratore dipendente fulltime indeterminato, assunto come categorie protette per invalidità al 46%, presso un supermercato alimentare dove svolgevo la mansione di commesso con compiti di responsabile reparto surgelati e cassiere. Per questo lavoro subì l’accertamento medico collegiale legge 68/99 dove, sulla base della visita sanitaria effettuata si certifico che: La capacità lavorativa del soggetto(D.M. Sanità 5/2/92) è: Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali.
In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell’individuazione delle mansioni e dell’ambiente di lavoro si dovranno osservare le seguenti indicazioni:
1. Autonomo nell’accedere a qualsiasi posto di lavoro: SI
2. Può sostenere un lavoro a tempo pieno: IN PARTE
3. Può stare in piedi per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
4. Può stare seduto per la maggior parte del turno di lavoro: IN PARTE
5. Può movimentare(sollevare, spingere, tirare…)carichi: NO
6. Può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano: gli arti superiori SI; gli arti inferiori IN PARTE
7. Può essere esposto a clima sfavorevole(caldo-freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura: NO
8. Può usare le mani e le braccia in lavori che richiedono precisione: SI
9. Può usare macchine con comando a pedale anche coordinato con gli arti superiori: IN PARTE
10. Può effettuare lavori in quota: NO
11. Può scale a pioli: NO
12. Può guidare autoveicoli: IN PARTE
13. può usare macchine semoventi(carrelli,…): No
14. può usare macchine dotate di utensili: SI, ecc…
In riferimento a questo verbale posso solo dire che non si è tenuto assolutamente conto: svolgevo un lavoro a tempo pieno, addirittura 10 ore giornaliere; stavo tutto il tempo lavorativo sempre in piedi per esempio, quando stavo alla cassa facevo anche 3 ore consecutive senza l’ausilio dello sgabello, tassativamente proibito dal datore di lavoro; sollevavo cartoni di merce alimentari e non manualmente, soprattutto prodotti surgelati; spingevo le pedane, che arrivavano, di prodotti surgelati, sistemandoli nelle celle e nei vari banchi frigo; caricavo gli scafali dei prodotti alimentari e non alimentari; occupandomi del settore surgelati ero continuamente esposto a clima sfavorevole (caldo-freddo eccessivi e continuativi, celle a banchi frigo e, variazioni ripetute della temperatura dal reparto freddo all’esercizio di vendita, esempio sistemazione scafali e cassa; infine, usavo il transpallet manuale per trasportare i carichi di merce.
Anche per questo lavoro se ne può dedurre che mi sono sottoposto a continui sollecitamenti dorso-lombari sforzando, sollevando, flettendo e cosi via…
Nel 05/2007 mi sono sottoposto ad intervento per Stabilizzazione interspinosa L4-L5 (con tecnica Wallis)…
Dal 06/2008 al 11/2011, lavoratore dipendente part-time indeterminato presso struttura per anziani. Il mio ruolo era quello di fornire assistenza a persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, dando loro una assistenza specifica necessaria sia nella mansioni quotidiane che in situazioni di emergenza. Assistenza alla persona anche non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane o di igiene personale e curare la pulizia e l’igiene ambientale. Inoltre, al di fuori della mia mansione di Osa svolgevo attività di giardinaggio nel giardino ed orto presente nella struttura. L’attività la svolgevo a mano o con l’ausilio di attrezzature meccaniche: zappare, estirpare le erbacce a mano ma, principalmente con un decespugliatore, annaffiare e trattare le piante con anticrittogamici per proteggerle da malattie ed insetti.
Anche in questo lavoro mi trovavo a svolgere movimentazioni ed assistenza dei pazienti con gesti ripetitivi e posture incongrue per esempio sollevando manualmente il paziente, spostandolo nel letto per lavarlo o sistemarlo…
Dal 08/2008 al 08/2011 assistenza domiciliare in paziente SLA con mansione di sollevamento del paziente, di circa 80 kg, dal letto alla carrozzina e viceversa.
Il 01/10/2011 nella fase di aiutare un paziente, di circa 100 kg, ad alzarsi dal letto, il paziente non ha collaborato e si è lasciato andare di botto provocandomi una forte fitta lombare. Il dolore è stato talmente acuto che mi sono appoggiato al letto per non cadere a terra. Ho effettuato una RM lombare che dice: “ Regolare allineamento dei metameri lombari con appiattimento della regolare lordosi. Emisacralizzazione DX di L5. Condizione di stenosi di tipo misto dei diametri ossei del canale vertebrale sostenuta da brevità congenita dei peduncoli ed accentuata nel tratto distale da discreti fenomeni degenerativo-artrosici intersomatici ed interapofisari; particolarmente ridotti i diametri canalari a livello L3-L4 ed L4-L5. Esiti di emilaminectomia DX di L4 e di stabilizzazione delle interapofisarie con vite metallica in L4-L5. In L4-L5 è presente piccola focalità erniaria contenuta mediana che si impegna in parte in entrambi i forami neurali, determina deformazione del profilo anteriore del sacco durale e modesta impronta sulla porzione ascellare delle radici L5 bilateralmente. In L3-L4 è presente altra piccola focalità erniaria foraminale sinistra. Segni di spondilosi dorsale inferiore. Regolari i rapporti disco-somatici nei restanti livelli esaminati.
Non alterazioni morfostrutturali né di segnale di cono ed epicono midollare.
La lombalgia e la lombo sciatalgia sono peggiorati sempre più che il 16.02.2012 sono stato a Rimozione sistema interspinoso, stabilizzazione trans peduncolare.
[#32]
Spett.le Utente,
il promemoria che ha preparato può essere ben utilizzato come Anamnesi. Poi l'Istituto Assicuratore avrà necessità del riscontro documentale (le certificazioni) di quanto Lei riferisce nel prospetto.
Distinti Saluti.
il promemoria che ha preparato può essere ben utilizzato come Anamnesi. Poi l'Istituto Assicuratore avrà necessità del riscontro documentale (le certificazioni) di quanto Lei riferisce nel prospetto.
Distinti Saluti.
[#34]
Utente
Buongiorno Dott. Mascotti, mi scusi tanto se le sembro molto invadente, vorrei chiederle ancora n consiglio. Quando mi presenterò a visita per la M.P. e mi chiederanno come sto, cosa mi consiglia di rispondere, bene o no. Sa non riesco a capire bene come devo comportarmi visto che il medico legale che mi segue mi ha semplicemente detto di andare a visita e presentare la documentazione che ritengo utile presentare, senza avermi dato alcuna dritta. Cosa ne pensa? Grazie
[#35]
Spett.le Utente,
a mio parere è opportuno che in sede di visita vengano riferiti ai sanitari dell'INPS tutti i disturbi e la sintomatologia che si è manifestata, in maniera chiara e sintetica, senza esagerazioni o minimizzazioni.
Distinti Saluti.
a mio parere è opportuno che in sede di visita vengano riferiti ai sanitari dell'INPS tutti i disturbi e la sintomatologia che si è manifestata, in maniera chiara e sintetica, senza esagerazioni o minimizzazioni.
Distinti Saluti.
[#38]
Utente
Buongiorno Dott. Mascotti, giorni fa ho sentito il sindacato per informazioni riguardo il ricorso per l'infortunio del 01 ottobre e mi hanno detto che sicuramente non la spuntiamo per le recidive. Ma io mi chiedo, se sono stato operato proprio perchè da quello sforzo sono ricomparsi e peggiorato i dolori, perchè non mi vogliono riconoscere la concausa? Dalla cartella clinica, sulla sezione che riguarda l'intervento, c'è scritto che "si reperta il sistema interspinoso( Wallis) posteriorizzato rispetto al consueto alloggiamento". Ciò significa che lo spostamento può essere attribuito allo sforzo di ottobre!!! Come faccio a dimostrarlo? Se nel caso non riuscissi a spuntarla posso chiedere i danni all' ex datore di lavoro? Rimango in attesa di una Vostra risposta
[#39]
Spett.le Utente,
la dimostrazione del nesso di causalità in presenza di preesistenze è argomento estremamente complesso e controverso.
Può provare, se del caso, a sentire il parere di un Neurochirurgo.
La richiesta di un risarcimento danni per lesioni a mio parere si presenta ancor più complessa del ricorso previdenziale.
Distinti Saluti.
la dimostrazione del nesso di causalità in presenza di preesistenze è argomento estremamente complesso e controverso.
Può provare, se del caso, a sentire il parere di un Neurochirurgo.
La richiesta di un risarcimento danni per lesioni a mio parere si presenta ancor più complessa del ricorso previdenziale.
Distinti Saluti.
[#41]
Spett.le Utente,
il parere dello specialista detto a voce, come nel proverbio, non ha peso; quello che può essere importante ai fini di un ricorso è un parere scritto contenuto in una relazione specialistica.
Anche il "verosimilmente" è un termine molto usato per definire una cosa che può e può non essere: molto più rilevante è un'affermazione decisa ed incontestabile, corredata da dati bibliografici.
Al punto in cui si trova, ha quindi esperito tutti i tentativi, e non può altro che attendere serenamente l'esito del ricorso.
Ancora Distinti Saluti.
il parere dello specialista detto a voce, come nel proverbio, non ha peso; quello che può essere importante ai fini di un ricorso è un parere scritto contenuto in una relazione specialistica.
Anche il "verosimilmente" è un termine molto usato per definire una cosa che può e può non essere: molto più rilevante è un'affermazione decisa ed incontestabile, corredata da dati bibliografici.
Al punto in cui si trova, ha quindi esperito tutti i tentativi, e non può altro che attendere serenamente l'esito del ricorso.
Ancora Distinti Saluti.
[#43]
Utente
Buongiorno Dott. Mascotti, come le dissi in precedenza, ho fatto domanda, oltre che per il riconoscimento dell'infortunio, per la malattia professionale ed è accaduto un fattaccio. La data per la visita era fissata per 22.02.2012 ma, siccome dovevo essere ricoverato per rifare l'intervento di stabilizzazione L4-L5, ho chiamato per avvisare che non potevo presentarmi e di fissarmi una nuova visita. L'infermiere, che mi ha risposto, mi ha detto di non preoccuparmi che avrebbe registrato tutto e mi avrebbero fissato un nuovo appuntamento però, dopo le festività pasquali e, così è stato.
Mi è arrivato l'avviso, datato 29.02.2012, per presentarmi a visita il giorno 04.05.2012. Mi sono portato tutta la documentazione dal 1996 al 2012 tot. 150 pagine, come anche da Lei consigliato. Tuttavia, il Medico legale ne ha preso una decina circa. E' qui che è accaduto il fatto: quando il medico legale apre la mia pratica legge che era stata già chiusa perchè non mi ero presentato in data 22 febbraio. Lui stesso però mi ha detto che io non ho colpa ma che sono stati, a sbagliare, quelli dell'amministrazione che non hanno letto l'avviso registrato dall'infermiere.
Comunque, il medico mi ha fatto ugualmente la visita e poi mandato a visita dall'ortopedico. Finite le visite, il medico legale mi ha detto di aspettare la lettera dove mi comunicavano l'avvenuta archiviazione, dopodiché fare ricorso e che poi avrebbero ripreso in considerazione la visita che mi hanno fatto.
Ma io mi chiedo, potevano chiudermi la pratica a distanza di soli 7 giorni dalla data della 1^ convocazione all'invio della 2^ convocazione?
Giorni fa mi è arrivata la lettera datata 08.05.2012 che dice: " la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. la pratica pertanto viene archiviata".
Anche qui mi chiedo, la documentazione acquisita in quale data? Se in quella del 04.05.2012, ritengo che 150 pagine non siano insufficienti!!!
Ho telefonato al Patronato, che mi segue la pratica, e mi ha detto che faremmo ricorso e che abbiamo 3 anni di tempo. Ma è vero dott. Mascotti? Io sapevo 60 giorni, Lei che mi dice? In attesa di una sempre chiara risposta porgo distinti saluti
Mi è arrivato l'avviso, datato 29.02.2012, per presentarmi a visita il giorno 04.05.2012. Mi sono portato tutta la documentazione dal 1996 al 2012 tot. 150 pagine, come anche da Lei consigliato. Tuttavia, il Medico legale ne ha preso una decina circa. E' qui che è accaduto il fatto: quando il medico legale apre la mia pratica legge che era stata già chiusa perchè non mi ero presentato in data 22 febbraio. Lui stesso però mi ha detto che io non ho colpa ma che sono stati, a sbagliare, quelli dell'amministrazione che non hanno letto l'avviso registrato dall'infermiere.
Comunque, il medico mi ha fatto ugualmente la visita e poi mandato a visita dall'ortopedico. Finite le visite, il medico legale mi ha detto di aspettare la lettera dove mi comunicavano l'avvenuta archiviazione, dopodiché fare ricorso e che poi avrebbero ripreso in considerazione la visita che mi hanno fatto.
Ma io mi chiedo, potevano chiudermi la pratica a distanza di soli 7 giorni dalla data della 1^ convocazione all'invio della 2^ convocazione?
Giorni fa mi è arrivata la lettera datata 08.05.2012 che dice: " la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. la pratica pertanto viene archiviata".
Anche qui mi chiedo, la documentazione acquisita in quale data? Se in quella del 04.05.2012, ritengo che 150 pagine non siano insufficienti!!!
Ho telefonato al Patronato, che mi segue la pratica, e mi ha detto che faremmo ricorso e che abbiamo 3 anni di tempo. Ma è vero dott. Mascotti? Io sapevo 60 giorni, Lei che mi dice? In attesa di una sempre chiara risposta porgo distinti saluti
[#44]
Spett.le Utente,
Il termine di prescrizione per l'azione giudiziale è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL contestato..
Per il ricorso amministrativo, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 Testo Unico ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché ciò avvenga nei limiti del triennio prescrizionale.
In caso di ricorso amministrativo è prevista una collegiale medica, che non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto. Essa dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico di fiducia. È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare successivamente ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può comunque convenire in giudizio l'Istituto.
Ancora Distinti Saluti.
Il termine di prescrizione per l'azione giudiziale è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL contestato..
Per il ricorso amministrativo, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 Testo Unico ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché ciò avvenga nei limiti del triennio prescrizionale.
In caso di ricorso amministrativo è prevista una collegiale medica, che non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto. Essa dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico di fiducia. È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare successivamente ricorso all'autorità giudiziaria.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può comunque convenire in giudizio l'Istituto.
Ancora Distinti Saluti.
[#46]
Utente
Buona sera Dott. Mascotti, vorrei chiedere un aggravamento del punteggio dell'invalidità civile e chiedo a lei a quanto potrei arrivare, grazie. Nel 1999 mi hanno dato il 46% per intervento per ernia discale L4-L5; Ora chiedo l'aggravamento per: nel 2007 mi hanno fatto una stabilizzazione dell'ernia del '99. Dal 2009 soffro di ipertensione arteriosa per lieve ipertrofia ventricolare sinistra che curo con Olpres la mattina e il cardura la sera. Nel 2012 , dopo un infortunio sul lavoro, mi hanno fatto una nuova stabilizzazione dell'ernia, in quanto dallo sforzo mi si è spostata la vecchia protesi impiantata. Dal 2010 soffro di disturbo ansioso-depressivo reattivo. Dal 2011 ho avuto una serie di crisi tipo epilettiche che comunque di epilessia non si tratta ma, podo un mese di ricovero in reparto Neurologia di Cagliari mi è stato diagnosticato un Disturbo dell'Umore NAS, che sto curando con Seroquel 50mg 1 cp ore 20; Daparox 20mg 1/2 cp ore 8; Tolep 300 mg 1 cp 2 vv die 8-20; Dalmadorm 30 mg 1 cp ore 22; Alprazig gtt, 5 gtt per 2 vv die 8-13 e 20 gtt ore 20. Con la RM che mi hanno fatto è risultata una Pansinusopatia Cronica che mi devono operare ad aprile. Secondo lei a quanto posso arrivare come punteggio e cosa mi consiglia di presentare come documentazione al momento di inoltrare la domanda? Grazie di cuore
[#47]
Utente
Buona sera Dott. Mascotti, vorrei chiedere un aggravamento del punteggio dell'invalidità civile e chiedo a lei a quanto potrei arrivare, grazie. Nel 1999 mi hanno dato il 46% per intervento per ernia discale L4-L5; Ora chiedo l'aggravamento per: nel 2007 mi hanno fatto una stabilizzazione dell'ernia del '99. Dal 2009 soffro di ipertensione arteriosa per lieve ipertrofia ventricolare sinistra che curo con Olpres la mattina e il cardura la sera. Nel 2012 , dopo un infortunio sul lavoro, mi hanno fatto una nuova stabilizzazione dell'ernia, in quanto dallo sforzo mi si è spostata la vecchia protesi impiantata. Dal 2010 soffro di disturbo ansioso-depressivo reattivo. Dal 2011 ho avuto una serie di crisi tipo epilettiche che comunque di epilessia non si tratta ma, podo un mese di ricovero in reparto Neurologia di Cagliari mi è stato diagnosticato un Disturbo dell'Umore NAS, che sto curando con Seroquel 50mg 1 cp ore 20; Daparox 20mg 1/2 cp ore 8; Tolep 300 mg 1 cp 2 vv die 8-20; Dalmadorm 30 mg 1 cp ore 22; Alprazig gtt, 5 gtt per 2 vv die 8-13 e 20 gtt ore 20. Con la RM che mi hanno fatto è risultata una Pansinusopatia Cronica che mi devono operare ad aprile. Secondo lei a quanto posso arrivare come punteggio e cosa mi consiglia di presentare come documentazione al momento di inoltrare la domanda? Grazie di cuore
Questo consulto ha ricevuto 47 risposte e 32k visite dal 19/10/2011.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Ipertensione
L'ipertensione è lo stato costante di pressione arteriosa superiore ai valori normali, che riduce l'aspettativa di vita e aumenta il rischio di altre patologie.