Assistenza socio sanitari a > 65 anni

Leggendo alcuni testi ho notato che nell' invalidità civile, per i maggiori di 65 anni, ai soli fini dell'assitenza socio sanitaria e accompagnamento che abbiano difficoltà a svolgere compiti e funzioni prorpi della loro età.
Cosa si intende per assistenza socio-sanitaria? grazie.
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Attivo dal 2007 al 2010
Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo
per i soggetti ultra 65 unio vantaggio anche con il 100% è l'esenzione totale ticket, ma la legioslazione suul'inv civile cambierà probabilmente a Gennaio 2010
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99 53
Per il momento, le sole modifiche sono le seguenti.

Legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le Commissioni Mediche della ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’Ente medesimo.

Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.

Cordiali saluti.

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it

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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99 53
Gentile Utente,

deve scusarmi, ma ho dimenticato di dire una cosa importante.
Per i maggiori di anni 65 che abbiano difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età o necessitano di assistenza continua è prevista la cosiddetta INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
Tale indennità è riconosciuta indipendentemente dal reddito.
Non è corrisposta se l'invalido è ricoverato in ospedale per più di un mese o in una casa di riposo.

La domanda va fatta all'ASL di residenza.
E' necessario che la certificazione medica da allegare alla domanda, contenga la seguente dicitura: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"  oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.

Cordiali saluti.