Richiesta pensione inabilità legge 335/1995
Egregi Dottori,sono un lavoratore di 57 anni con 38 anni di anzianita lavorativa presso Posteitaliane,la mia richiesta è la seguente.
Sono avvetto da ipertenzione,pregresso linfoma,tiroidectomia totale,mastectomia radicale dx per K mammario maschile,intervento cardiochirurgico per sostituzione valvola aortica e pretesi aorta ascendente.
Dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art.2 e 12 L 118/71 e portatore di handicap legge 104 - comma 1 art 3.
Posso richiedere pensione di inabilità legge 335/195.
Ringrazio anticipatamente per il vostro consiglio e porgo DISTINTI SALUTI.
Sono avvetto da ipertenzione,pregresso linfoma,tiroidectomia totale,mastectomia radicale dx per K mammario maschile,intervento cardiochirurgico per sostituzione valvola aortica e pretesi aorta ascendente.
Dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art.2 e 12 L 118/71 e portatore di handicap legge 104 - comma 1 art 3.
Posso richiedere pensione di inabilità legge 335/195.
Ringrazio anticipatamente per il vostro consiglio e porgo DISTINTI SALUTI.
[#1]
Spett.le Utente,
Con la legge n. 335/1995, articolo 2, comma 12, è stata introdotta anche per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la prestazione previdenziale di inabilità già disciplinata per i lavoratori del settore privato dall’articolo 2 della legge n. 222/1984, e ciò nell'ottica dell’armonizzazione dei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
Essa viene corrisposta ai lavoratori i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995, dunque, sostanzialmente, rinvia alla disciplina contenuta nell’articolo 2 della legge n. 222/1984 richiamando direttamente o indirettamente i presupposti e ei limiti di applicabilità.
Per effetto del richiamo della disciplina contenuta nella legge n. 222/1984, per possedere i requisiti per la concessione della pensione di inabilità devono concorrere:
1) l’assoluta e permanete impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quindi anche diversa da quella già svolta;
2) il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio. (Altrimenti, se l’infermità fosse riconducibile a causa lavorativa, il caso ricadrebbe nelle competenze della previdenza INAIL, essendo stata abolita dal 2013 la causa di servizio per i dipendenti pubblici)
Il procedimento per il riconoscimento del dritto alla pensione di inabilità è disciplinato dal decreto del Ministero della Funzione Pubblica maggio 1997, n. 187: regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale iter è stato confermato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino ad eventuali nuove disposizioni che verranno impartite a seguito della risposta che i Ministeri vigilanti forniranno al quesito posto medesimo istituto.
La pensione di inabilità è attribuita a domanda. La domanda, con la richiesta di essere sottoposto a visita medica, è presentata al datore di lavoro presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, (Poste Italiane), il datore di lavoro invia la suddetta richiesta alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio.
La Commissione Medica di Verifica, espletata la visita medica, trasmette al datore di lavoro il verbale contenente l'accertamento della inabilità o inidoneità.
Poste Italiane, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' già intervenuta e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.
Il Fondo di Quiescenza, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste italiane ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della commissione medica di verifica, emette il relativo provvedimento di pensione, ovvero il provvedimento di diniego nel caso di mancato riconoscimento dello stato di inabilità.
La pensione di inabilità, essendo incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero, decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Distinti Saluti.
Con la legge n. 335/1995, articolo 2, comma 12, è stata introdotta anche per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la prestazione previdenziale di inabilità già disciplinata per i lavoratori del settore privato dall’articolo 2 della legge n. 222/1984, e ciò nell'ottica dell’armonizzazione dei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
Essa viene corrisposta ai lavoratori i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995, dunque, sostanzialmente, rinvia alla disciplina contenuta nell’articolo 2 della legge n. 222/1984 richiamando direttamente o indirettamente i presupposti e ei limiti di applicabilità.
Per effetto del richiamo della disciplina contenuta nella legge n. 222/1984, per possedere i requisiti per la concessione della pensione di inabilità devono concorrere:
1) l’assoluta e permanete impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quindi anche diversa da quella già svolta;
2) il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio. (Altrimenti, se l’infermità fosse riconducibile a causa lavorativa, il caso ricadrebbe nelle competenze della previdenza INAIL, essendo stata abolita dal 2013 la causa di servizio per i dipendenti pubblici)
Il procedimento per il riconoscimento del dritto alla pensione di inabilità è disciplinato dal decreto del Ministero della Funzione Pubblica maggio 1997, n. 187: regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale iter è stato confermato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino ad eventuali nuove disposizioni che verranno impartite a seguito della risposta che i Ministeri vigilanti forniranno al quesito posto medesimo istituto.
La pensione di inabilità è attribuita a domanda. La domanda, con la richiesta di essere sottoposto a visita medica, è presentata al datore di lavoro presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, (Poste Italiane), il datore di lavoro invia la suddetta richiesta alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio.
La Commissione Medica di Verifica, espletata la visita medica, trasmette al datore di lavoro il verbale contenente l'accertamento della inabilità o inidoneità.
Poste Italiane, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' già intervenuta e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.
Il Fondo di Quiescenza, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste italiane ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della commissione medica di verifica, emette il relativo provvedimento di pensione, ovvero il provvedimento di diniego nel caso di mancato riconoscimento dello stato di inabilità.
La pensione di inabilità, essendo incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero, decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Distinti Saluti.
[#3]
Spett.le Utente,
non esistono patologie che, a priori, configurino un diritto alla pensione di inabilità: basti pensare che secondo la Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza sociale 15 gennaio 1988, N°5, afferma che il riconoscimento del 100% di invalidità civile non impedisce, di per sé, lo svolgimento di un'attività lavorativa.
La definizione di "inabilità al lavoro" si riferisce, in realtà, ad una valutazione della capacità lavorativa in senso astratto, che deve trovare riscontro concreto nella possibilità o meno, per l'interessato, di effettuare, con continuità e rendimento, un lavoro anche sedentario o leggero, configurando quindi in caso affermativo la "inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Pertanto Lei può presentare certamente istanza per poter fruire dei benefici di cui alla Legge 335/95, ma per poter ottenere il riconoscimento è necessario che la competente Commissione di Verifica, preso atto delle patologie da cui è affetto, acquisita la documentazione sanitaria del caso e (aspetto essenziale) effettuata una visita diretta, giudichi che sulla base delle condizioni cliniche complessive Lei non risulta in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
Ancora Distinti Saluti.
non esistono patologie che, a priori, configurino un diritto alla pensione di inabilità: basti pensare che secondo la Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza sociale 15 gennaio 1988, N°5, afferma che il riconoscimento del 100% di invalidità civile non impedisce, di per sé, lo svolgimento di un'attività lavorativa.
La definizione di "inabilità al lavoro" si riferisce, in realtà, ad una valutazione della capacità lavorativa in senso astratto, che deve trovare riscontro concreto nella possibilità o meno, per l'interessato, di effettuare, con continuità e rendimento, un lavoro anche sedentario o leggero, configurando quindi in caso affermativo la "inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Pertanto Lei può presentare certamente istanza per poter fruire dei benefici di cui alla Legge 335/95, ma per poter ottenere il riconoscimento è necessario che la competente Commissione di Verifica, preso atto delle patologie da cui è affetto, acquisita la documentazione sanitaria del caso e (aspetto essenziale) effettuata una visita diretta, giudichi che sulla base delle condizioni cliniche complessive Lei non risulta in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 138.1k visite dal 29/05/2014.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Tumore al seno
Il tumore al seno è il cancro più diffuso in Italia: quali sono i fattori di rischio e come fare prevenzione? Sintomi, diagnosi e cura del carcinoma mammario.