Aborto terapeutico

Buongiorno,
stavo leggendo la legge 194/78 e volevo una spiegazione dell'articolo 7:
"Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della
gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che
esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. "
L'articolo 7 va a darmi sostanzialmente un limite all'articolo 6:
"L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata ...
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. " ? Ovverosia se alla 22esima settimana di vita fetale il feto è in grado di sopravvivere anche solo per poche ore perchè l'organogenesi è completata non è consentita l'ITG nonostante i gravi problemi fisici? E se la mia interpretazione è corretta in che modo il medico valuta quanto le gravi malformazioni del feto possano incidere sulla sopravvivenza anche di quelle poche ore? Il cut off è previsto alla 22esima settimana o è arbitrario?
Cordiali saluti
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

a mio parere la fattispecie in questione prevista dall'art. 7 prevede:
- gravidanza oltre i 90 giorni
- gravidanza o parto che comportano un grave pericolo per la vita della donna
- interruzione della gravidanza
- se esiste possibilità di vita autonoma del feto, in tal caso il medico che
esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto stesso.

Invece il caso previsto dall'art. 6, lettera b) non rientra in tale fattispecie.

Faccio notare che la norma esprime la durata della gravidanza in "giorni", e non "settimane".

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
Buongiorno,
ma scusi quindi lei mi sta dicendo che se il feto è affetto da gravi malformazioni ma i suoi polmoni sarebbero in grado di farlo sopravvivere anche solo per poche ore, l'aborto terapeutico è consentito? perchè non mi risulta!
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

l'interruzione di gravidanza a mente art. 7 Legge 194/78 non riguarda le eventuali malformazioni del feto, ma esclusivamente il "grave pericolo per la vita della donna", la cui sopravvivenza è privilegiata dalla norma rispetto a quella del prodotto del concepimento, al quale comunque deve essere assicurata "ogni misura idonea a salvaguardare la vita", ove esista la possibilità di vita autonoma.

Ancora Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Utente
Io non mi riferisco SOLO all'art. 7 MA a tutta la legge! Vorrei capire se una gravidanza con feto con malformazioni che non precludano la capacità ad esempio di respirare in maniera autonoma una volta nato possa essere interrotta oltre il 90esimo giorno. Ad es. siamo oltre il 180esimo giorno, feto con serie malformazioni cerebrali che però non precludono la sopravvivenza (anche se di poche h) qualora lo si dovesse far nascere. In questo caso il punto a) dell'articolo 6 si scontra con l'articolo 7 perchè il feto ha serie malformazioni (=art.6) ma "sussiste la possibilità di vita autonoma del feto" (=art.7). Io vorrei sapere cosa si fa in questa situazione!
[#5]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

Le chiedo scusa per non essermi spiegato a sufficienza.
I due articoli della Legge a mio parere sono riferiti a previsioni differenti.
L'art. 6 riguarda le due condizioni per porre in atto un'interruzione di gravidanza oltre i 90 giorni.
L'art. 7 disciplina le procedure da porre in atto.

per il caso che ipotizza è l'art. 7 che detta le regole da seguire:
- oltre il 90° giorno, se sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6, quindi NON quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, MA SOLO NEL CASO di grave pericolo per la vita della donna; in tale caso il medico che esegue l’intervento deve comunque adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Ancora Distinti Saluti.






[#6]
Utente
Utente
perfetto ora ho capito. la ringrazio per la disponibilità!
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