Recessione/annullamento corso carroponte
Sono un fresatore cnc di professione e dopo avermi fatto fare in azienda un corso da carropontista sono stato trovato positivo al thc tramite urine.
Premetto che il carroponte lo uso una volta alla settimana per circa 10 minuti per manovrare al massimo 150/200 kg di peso.
Al mio datore di lavoro e le cito testuali parole, non gli importa nulla perché al di fuori della azienda sono libero di fare quello che voglio (giustamente) e che mi reputa un buon dipendente e lavoratore.
A breve dovrò fare il secondo test delle urine e sarà sicuramente negativo (spero) non fumando ormai da 2 mesi.
Volevo sapere se era possibile una volta fatto il secondo test con esito negativo annullare o recidere diciamo, questo corso?
?
Grazie
Premetto che il carroponte lo uso una volta alla settimana per circa 10 minuti per manovrare al massimo 150/200 kg di peso.
Al mio datore di lavoro e le cito testuali parole, non gli importa nulla perché al di fuori della azienda sono libero di fare quello che voglio (giustamente) e che mi reputa un buon dipendente e lavoratore.
A breve dovrò fare il secondo test delle urine e sarà sicuramente negativo (spero) non fumando ormai da 2 mesi.
Volevo sapere se era possibile una volta fatto il secondo test con esito negativo annullare o recidere diciamo, questo corso?
?
Grazie
[#1]
Gentile utente,
l'esame tossicologico deve essere fatto a cura e spese del datore di lavoro tramite il medico competente che può eventualmente avvalersi di un laboratorio.
Riscontrata la positività (con il primo esame e con un test di conferma sullo stesso campione di urine), il dipendente deve essere invato al SeRT per una valutazione di secondo livello mirata a verificare la sussistenza o meno di condizioni di dipendenza alla droga.
La normativa non prevede in alcun modo una "seconda chance", cioè un "secondo test dopo un certo periodo di tempo". Se chi era responsabile della esecuzione del primo test si è preso la responsabilità di annullarlo e non attivare la procedura al SeRT, quel primo test è come se non fosse mai stato fatto e una negatività al test in programma le darebbe piena idoneità alla mansione.
Giusto per precisione, è bene infine sottolineare che, se la manovra del carroponte avviene tramite pulsantiera a terra (con cavo o radiocomando), il test di verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope a cui lei è stato sottoposto, non è previsto (e quindi è vietato).
Cordiali saluti
l'esame tossicologico deve essere fatto a cura e spese del datore di lavoro tramite il medico competente che può eventualmente avvalersi di un laboratorio.
Riscontrata la positività (con il primo esame e con un test di conferma sullo stesso campione di urine), il dipendente deve essere invato al SeRT per una valutazione di secondo livello mirata a verificare la sussistenza o meno di condizioni di dipendenza alla droga.
La normativa non prevede in alcun modo una "seconda chance", cioè un "secondo test dopo un certo periodo di tempo". Se chi era responsabile della esecuzione del primo test si è preso la responsabilità di annullarlo e non attivare la procedura al SeRT, quel primo test è come se non fosse mai stato fatto e una negatività al test in programma le darebbe piena idoneità alla mansione.
Giusto per precisione, è bene infine sottolineare che, se la manovra del carroponte avviene tramite pulsantiera a terra (con cavo o radiocomando), il test di verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope a cui lei è stato sottoposto, non è previsto (e quindi è vietato).
Cordiali saluti
Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro
[#2]
Utente
Grazie per le informazioni.
Io comunque utilizzo il carroponte con un telecomando wireless da terra .
Avevo visto online che è previsto l' esame delle urine se esso supera i 2000kg , quello da me in azienda è di circa 20 tonnellate.
Per quanto riguarda l'idoneità mi hanno fatto firmare un foglio dove c'è scritto,appunto, che non sono idoneo al uso del carroponte .
Sa dirmi qualcosa in più a riguardo .
Grazie
Cordiali saluti
Io comunque utilizzo il carroponte con un telecomando wireless da terra .
Avevo visto online che è previsto l' esame delle urine se esso supera i 2000kg , quello da me in azienda è di circa 20 tonnellate.
Per quanto riguarda l'idoneità mi hanno fatto firmare un foglio dove c'è scritto,appunto, che non sono idoneo al uso del carroponte .
Sa dirmi qualcosa in più a riguardo .
Grazie
Cordiali saluti
[#3]
gentile utente,
la normativa sulle attività per le quali è obbligatorio eseguire, una volta l'anno, l'esame tossicologico (precisamente si chiama: accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope) è molto precisa e chiara e non lascia alcuna libertà di interpretazione nè al datore di lavoro nè al medico competente.
Se la manovra del carroponte avviene con pulsantiera a terra, come nel suo caso, indipendentemente dalla portata, l'accertamento non è previsto e quindi vietato.
Relativamente alla inidoneità, la procedura applicata non è comunque corretta e non rispetta i termini di legge. Come le dicevo nel mio precedente consulto, il riscontro di una positività comporta l'avvio di tutto l'iter successivo (test di conferma e invio al SeRT).
E' vero che il datore di lavoro decidere di non impiegare più il dipendente nella mansione a rischio, sospendendo così l'iter verso il SeRT, ma in tal caso non trova giustificazione alcuna un giudizio di inidoneità alla mansione a rischio.
cordiali saluti
la normativa sulle attività per le quali è obbligatorio eseguire, una volta l'anno, l'esame tossicologico (precisamente si chiama: accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope) è molto precisa e chiara e non lascia alcuna libertà di interpretazione nè al datore di lavoro nè al medico competente.
Se la manovra del carroponte avviene con pulsantiera a terra, come nel suo caso, indipendentemente dalla portata, l'accertamento non è previsto e quindi vietato.
Relativamente alla inidoneità, la procedura applicata non è comunque corretta e non rispetta i termini di legge. Come le dicevo nel mio precedente consulto, il riscontro di una positività comporta l'avvio di tutto l'iter successivo (test di conferma e invio al SeRT).
E' vero che il datore di lavoro decidere di non impiegare più il dipendente nella mansione a rischio, sospendendo così l'iter verso il SeRT, ma in tal caso non trova giustificazione alcuna un giudizio di inidoneità alla mansione a rischio.
cordiali saluti
[#4]
Utente
La ringrazio molto per la sua pazienza.
Un ultima cosa .....in questo caso come dovrei muovermi?
Mi spiego meglio....avviso il medico competente che è illecito eseguire questa procedura nei miei confronti? Minaccio denuncia ?
Premetto che non vorrei perdere o essere costretto a cambiare posto di lavoro perché mi trovo bene ...
Cordiali saluti
Un ultima cosa .....in questo caso come dovrei muovermi?
Mi spiego meglio....avviso il medico competente che è illecito eseguire questa procedura nei miei confronti? Minaccio denuncia ?
Premetto che non vorrei perdere o essere costretto a cambiare posto di lavoro perché mi trovo bene ...
Cordiali saluti
[#5]
Gentile utente,
Se lei ha firmato per ricevuta il certificato di inidoneità e da allora sono passati più di 30 gg. è scaduto il termine per fare eventualmente ricorso. Intraprendere una vertenza legale con l’azienda le comporterebbe lungaggini burocratiche e spese.
Se tale inidoneità non le comporta problemi sul lavoro io lascerei correre ma in caso di nuova richiesta di eseguire l’esame chieda specificatamente il motivo.
A questo link trova le sole attività per le quali è obbligatorio (allegato I)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/11/15/07A09622/sg
Cordiali saluti
Se lei ha firmato per ricevuta il certificato di inidoneità e da allora sono passati più di 30 gg. è scaduto il termine per fare eventualmente ricorso. Intraprendere una vertenza legale con l’azienda le comporterebbe lungaggini burocratiche e spese.
Se tale inidoneità non le comporta problemi sul lavoro io lascerei correre ma in caso di nuova richiesta di eseguire l’esame chieda specificatamente il motivo.
A questo link trova le sole attività per le quali è obbligatorio (allegato I)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/11/15/07A09622/sg
Cordiali saluti
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 7k visite dal 03/12/2021.
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